L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20 novembre u.s. le risoluzioni nn. 94/E e 96/E con cui sono stati istituiti i codici tributo relativi ai crediti ceduti in corrispondenza alle detrazioni d’imposta per gli interventi antisismici e di efficienza energetica.
Come noto l’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 consente ai contribuenti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni de quo, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato da chi ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, in cinque quote annuali di pari importo. Alternativamente, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite Modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
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“6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
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“6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.
Nell’F24, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Riguardo l’anno di riferimento, deve essere riportato quello in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.
La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità. (Massimo Pipino)