La Prima Sezione civile della Suprema Corte ha enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: “in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate” (Ordinanza n. 2658 del 30.01.2019 – Anna Maria Pia Chionna).
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