Il Consiglio Nazionale Forense ha manifestato la propria contrarietà alla previsione contenuta nell’art. 27 del DL 137/2020 secondo cui nel caso in cui non sia possibile celebrare l’udienza da remoto la trattazione si debba svolgere esclusivamente mediante la modalità cartolare. Nel documento si segnala come anche nel processo tributario deve essere sempre imprescindibilmente garantito il diritto delle parti di discutere in pubblica udienza come previsto dalla CEDU in ossequio al principio del giusto processo–e che si debba prevedere il rinvio della causa –nel caso in cui non risulti possibile per motivi pratici procedere con il collegamento da remoto. Le difficoltà tecniche che gravano oggettivamente sulle Commissioni tributarie comporterebbero in via di fatto la generalizzata cancellazione dell’udienza e la conversione in sola trattazione scritta e, in via di principio, la vanificazione del diritto delle parti-pubblica e privata-di accedere all’unico momento di oralità del processo (Valerian Nicoletti)
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