Una recente pronuncia di Cassazione (sentenza n. 5719/2019) afferma che comporta autoriciclcaggio qualunque prelievo operato da parte dell’autore del delitto presupposto, ivi compreso il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro intestato allo stesso soggetto e accesso presso un diverso istituto di credito. Si rciorda che il delitto di autoriciclaggio è a forma libera ed è del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di autoriciclaggio, il colpevole abbia “meramente” utilizzato o goduto personalmente dei suddetti beni a titolo personale. (Giovambattista Palumbo)
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