Per ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA del triennio, è necessario presentare le dichiarazioni IVA per tutti e tre i periodi d’imposta interessati. In un caso recentemente trattato una srl ha visto negata la richiesta di rimborso a causa di omissioni e ritardi nelle dichiarazioni. Questo esempio evidenzia l’importanza di adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi per evitare la perdita di crediti fiscali.
La Corte di cassazione ha stabilito che la presentazione della dichiarazione IVA dei tre periodi d’imposta interessati rappresenta un requisito indispensabile affinché possa essere chiesto il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del DPR 633/1972.
I fatti di causa: diniego al rimborso IVA
Una srl impugnava un diniego di rimborso di eccedenza IVA, indicata nella dichiarazione del periodo di imposta 2015, credito che si era generato nei periodi di imposta precedenti e, precisamente, nel precedente periodo di imposta 2012.
La dichiarazione del periodo di imposta 2012 era stata depositata tempestivamente, mentre le dichiarazioni dei due periodi di imposta successivi erano risultate omesse, per quanto depositate tardivamente.
Il provvedimento di diniego era stato motivato dall’Agenzia delle Entrate con l’omissione delle dichiarazioni dei due periodi di imposta successivi a quello della maturazione dell’eccedenza di imposta, con conseguente azzeramento dei crediti IVA dei suddetti due periodi di imposta. La dichiarazione del periodo di imposta 2015, tra l’altro, aveva riportato una cospicua eccedenza di imposta, di cui la maggior parte era stata chiesti a rimborso quale credito di imposta e la differenza utilizzata in detrazione.
La CTP di Milano, adita in prime cure, accoglieva il ricorso della srl, riconoscendo il rimborso IVA, ma la CTR della Lombardia, in accoglimento del gravame dell’ufficio, riteneva che la società contribuente non avesse presentato tempestiva istanza di rimborso per la dichiarazione del periodo di imposta 2012, dovendosi ritenere tardiva la domanda presentata con la