Segnaliamo una recente sentenza che nega all’Agenzia delle entrate la possibilità di avvalersi di avvocati di libero foro per la difesa in giudizio. Nel commento si esamina l’inammissibilità di un ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro. Approfondiamo le norme che ne regolano l’utilizzo, le eccezioni previste e le recenti sentenze che influenzano la rappresentanza legale.
È inammissibile il ricorso proposto dall’ufficio per difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem.
Ai fini della rappresentanza in giudizio l’Agenzia delle entrate riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro solo nei casi in cui l’Avvocatura erariale, a cui spetta la delega per Convenzione, non sia disponibile ad assumere il patrocinio (#cassazione).
Sullo stesso piano si pone anche una recente sentenza di merito secondo cui l’Agenzia delle entrate riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, con facoltà di farsi assistere dall’Avvocatura dello Stato, ma non da difensori del libero foro (CGT 2 gr. Milano).
Agenzia delle Entrate-Riscossione: natura giuridica
Dopo la cancellazione di Equitalia l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione in ambito nazionale è stato attribuito dal D.L. n. 193/2016 al nuovo ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate riscossione, sottoposto al controllo dell’Agenzia delle entrate e alla vigilanza/controllo del Ministero economia e finanze, subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia,
Secondo il disposto dell’art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611/1933 (T.U sulla difesa in giudizio dello Stato), l’ente si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, prevedendo comunque che il medesimo ente possa avvalersi anche di avvocati del libero foro se l’organo legale non è disponibile ad assumere il patrocinio; lo stesso ente può essere rappresentato, dinanzi al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati (art. 1, comma 8 D.L. n. 193/2016).
Solo per questioni di massima o