L’Agenzia delle Entrate ha stabilito i livelli di affidabilità fiscale ISA per i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2023. Adeguandosi al “Decreto Semplificazioni”, ha incrementato le soglie per l’esonero dal visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA, Irpef, Ires e Irap. I benefici includerebbero, dunque, esoneri su visto di conformità, esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici e anticipazione dei termini di decadenza per l’accertamento fiscale, premiando i contribuenti più affidabili. Scendiamo in dettaglio…
L’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale ISA ai quali sono collegati i benefici premiali ex art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, relativamente al periodo d’imposta 2023.
Il Provvedimento ha recepito l’aumento delle soglie introdotte dal c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari” (art. 14, Dlgs. 1/2024) connesse all’esonero dal visto di conformità per la compensazione o rimborso del credito IVA e per la compensazione del credito Irpef, Ires e Irap, l’Agenzia ha differenziato 2 fattispecie con una graduazione del beneficio.
Argomenti trattati:
- Regime premiale ISA
- Novità “Decreto Adempimenti”
- Provvedimento 22 aprile 2024
- Gli altri benefici
- Adeguamento in dichiarazione
- Benefici premiali anche con la dichiarazione tardiva
- Disapplicazione dei benefici premiali in presenza di reati
***
Regime premiale ISA
Con l’introduzione degli Indici Sintetici Di Affidabilità Fiscale ad opera dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 sono stati previsti una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i contribuenti ritenuti più affidabili per effetto dell’applicazione degli stessi.
I benefici premiali sono previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del già citato art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e sono così elencati:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente a imposte dirette e Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994) anche ai fini di quanto riguarda la normativa sulle perdite sistematiche;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973; art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973), con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, in materia di Iva;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il comma 12 dell’art. 9-bis cit. prevede che:
“Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”.
Novità Decreto Adempimenti
L’art. 14 del D.lgs n. 1/2024 (cd. “Decreto Adempimenti”), modificando le lett. a) e b) del citato co. 11 dell’art. 9-bis del DL