È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che individua le regole applicative del credito di imposta per strutture produttive ubicate nella ZES UNICA.
Per godere dell’agevolazione sarà necessario comunicare, tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Ripassiamo la procedura per accedere a tale incentivo agli investimenti.
Zone Economiche Speciali: alcune premesse sull’incentivo ZES Unica
Come noto, il D.L. 19.09.2023, n. 124, coordinato con la legge di conversione 13.11.2023, n. 162 – recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese nonché’ in materia di immigrazione – ha istituito dal 1° gennaio 2024, la ZES (zona economica speciale) unica per il Mezzogiorno che ricomprende non solo i territori geograficamente delimitati delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, ma si estende anche ad aree non territorialmente adiacenti alle predette regioni purché presentino un nesso economico funzionale con le medesime e comprendano almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dagli orientamenti dell’Unione europea per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). A far data dal 1° gennaio 2024, la nuova ZES unica si pone come obiettivi l’attrazione di grandi investimenti, la crescita delle imprese già operative o la nascita di nuove realtà industriali nelle aree portuali e retroportuali e l’implementazione di piattaforme logistiche, collegate anche da intermodalità ferroviaria.
Le imprese che decideranno di investire in queste aree, oltre a beneficiare di agevolazioni fiscali aggiuntive, potranno contare sul rafforzamento degli sportelli unici doganali, sulla semplificazione delle procedure amministrative, sulla riduzione del sistema burocratico e su altre misure volte a intensificare la complementarità tra attività produttive, infrastrutture, stoccaggio e distribuzione su lunghe distanze.
Il decreto ministeriale 17.05.2024 ha individuato le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Si attende l’approvazione della modulistica che consentirà alle imprese di richiedere l’incentivo a partire dal 12 giugno e fino al 12 luglio 2024, indicando l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Soggetti beneficiari
Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori ricompresi nella ZES unica è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027[1] e nel limite massimo di spesa che verrà successivamente individuata con decreto[2].
L’ambito soggettivo è delineato dall’art. 2 del D.M. in commento, secondo cui possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali (che analizzeremo nel proseguo) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Le percentuali del credito di imposta variano in base alle dimensioni dell’impresa e alla regione d’investimento.
Limiti dimensionali
CATEGORIA |
EFFETTIVI (ULA) |
RICAVI |
MICRO IMPRESE |
MENO DI 10 OCCUPATI |
NON SUPERIORI A 2 MILIONI |
PICCOLE IMPRESE |
MENO DI 50 OCCUPATI |
NON SUPERIORI A 10 MILIONI |
MEDIE IMPRESE |
MENO DI 249 OCCUPATI |
NON SUPERIORI A 50 MILIONI |
GRANDI IMPRESE |
OLTRE 249 OCCUPATI |
SUPERIORI A 50 MILIONI |
Misura del credito d’imposta
GRANDI IMPRESE |
MEDIE IMPRESE |
PICCOLE E MICRO IMPRESE |
|
ABRUZZO |
15% |
25% |
35% |
MOLISE – BASILICATA – SARDEGNA |
30% |
40% |
50% |
CAMPANIA – PUGLIA – CALABRIA – SICILIA |
40% |
50% |
60% |
Soggetti esclusi
L’agevolazione non si applica alle imprese che operano nei settori seguenti settori:
- industria siderurgica, carbonifera e della lignite,
- trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio,
- trasmissione e della distribuzione di energi