Breve analisi delle procedure alternative per assolvere gli obblighi doganali e IVA dei beni portati fuori dalla UE per lavorazioni. Peraltro sono state recentemente rese note le specifiche procedure da seguire per evitare la duplicazione di imposta.
La merce inviata all’estero per essere oggetto di lavorazioni può uscire dal territorio doganale della UE vincolando i beni al regime:
- di esportazione;
- di perfezionamento passivo.
Esportazione senza cessione e impatto fiscale: normativa e procedure
In assenza del trasferimento della proprietà e di un corrispettivo, il valore della merce esportata non entra nel computo del plafond per ottenere lo status di esportatore abituale (Risoluzione 22 gennaio 2002, n. 19/E).
La merce uscirà dal territorio doganale dell’Unione mediante una lista valorizzata (strumento più idoneo al caso specifico rispetto alla fattura pro-forma; cfr. Risposta interpello Agenzia Entrate 22.12.2021 n. 855).
Qualora alcuni beni venissero ceduti mentre permangono all’estero sarà effettuata un’operazione non soggetta ad IVA, per carenza del requisito della territorialità, ai sensi dell’art. 7-bis, DPR 633/1972.
Diversamente, i beni che rientreranno in Italia saranno oggetto di una importazione e sconteranno i diritti doganali (dazi e IVA) per il valore della merce oltre al valore della lavorazione.
Esempio:
Oggetto |
Valore dichiarato in dogana |
Beni esportati |
10.000 |
Lavorazione |
2.000 |
Beni reimportati |
12.000 |
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