Nel caso di fruizione delle norme derogatorie relative alle perdite degli esercizi 2020, 2021 e 2022 per emergenza Covid, una eventuale perdita 2023, anche irrisoria, potrebbe far rientrare la società nella fattispecie prevista dal Codice Civile di obbligo di copertura delle perdite?
Come si ricorderà, per attutire temporaneamente gli effetti economici della pandemia Covid, fu prevista una norma che riguardava gli artt. 2446 e 2482-bis codice civile, che sospendeva l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risultasse diminuita a meno di un terzo.
La sospensione delle norme relative alle perdite in bilancio
La sospensione riguardava il periodo fino al quinto esercizio successivo.
In altre parole, per le perdite dell’esercizio 2020 rientranti nelle suddette fattispecie (riduzione per oltre un terzo del capitale sociale) c’è tempo fino all’esercizio 2025 per verificare che la perdita sia diminuita a meno di un terzo, evitando così che l’assemblea che approvi il bilancio debba ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Inoltre, fu introdotta una ulteriore ipotesi di sospensione delle determinazioni assembleari, nei casi di cui agli artt. 2447 e 2482-ter codice civile, permettendo di rinviare tali decisioni sempre alla chiusura del quinto esercizio successivo (ossia, per le perdite 2020, all’esercizio 2025).
Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter codice civile.
La deroga fu poi riproposta sia per le perdite 2021 (che dovranno essere coperte entro il 2026), sia per quelle 2022 (che dovranno essere coperte entro il 2027).
Questo lo stato dell’arte fino ai bilanci 2022, appunto.
E per la società che chiude in perdita anche nel 2023?
Supponiamo adesso che una società che abbia fruito di tali norme in deroga (per le società che non ne hanno fruito il problema ovviamente non si pone), consegua una perdita nel bilancio 2023.
Si ipotizzi che la società, al 31 dicembre 2022 era ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2447 codice civile (perdite d’esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale), e che consegua una ulteriore perdita 2023, che però, da sola, non intacca il capitale sociale.
La domanda che si pone è se in questo caso si applica l’articolo 2447 codice civile. oppure no?
L’esempio è di una situazione al 31/12/2022 in cui esista un capitale sociale di 100.000, una riserva di 60.000 e perdita di 70.000 (quindi in pieno art. 2447).
Se nel 2023 conseguo una perdita di 50.000 euro, devo considerarla coperta con la riserva (senza quindi rientrare nell’art. 2447) oppure “fanno testo” anche le perdite pregresse?
Al riguardo, ci sono due tesi dottrinarie.
- secondo una prima tesi la perdita 2023 rientra nell’applicazione di tale norma, perché occorre considerare anche le perdite pregresse.
- secondo altra tesi, invece, nel 2023 non si ha alcun obbligo di intervento da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale per effetto della perdita di 50.000 non è intaccato dalla perdita, grazie alla presenza della riserva di 60.000.
Chi scrive ritiene che l’unica tesi accettabile sia la seconda, perché accettare la prima significherebbe di fatto accorciare i tempi previsti dalla norma agevolativa, che di fatto avrebbe effetto – anche se non interamente – già in sede di approvazione dei bilancio 2023.
Danilo Sciuto
Giovedì15 Gennaio 2024