Rottamazione quater: il 30 settembre si avvicina

Entro sabato 30 settembre 2023 Agenzia Entrate Riscossione invierà ai contribuenti i prospetti per il pagamento della Rottamazione Quater: facciamo il punto sugli adempimenti successivi della sanatoria, in particolare sulle modalità di pagamento.

La nuova definizione agevolata in Legge di Bilancio 2023

rottamazione quater 30 settembre Come è noto, l’art. 1, commi 231-252, della L. n. 197/2022, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

Tali debiti potevano essere estinti senza corrispon­dere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art.27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, versando quanto dovuto a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le proce­dure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

In forza di quanto previsto, dal comma 245, dell’art.1, della L. n. 197/2022, potevano essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. n. 3/2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.Lgs. n. 14/2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 246, dell’art. 1, della L. n. 197/2022, escludeva dalla definizione – così come per il mini stralcio – i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  1. le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
     
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
     
  3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
     
  4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
     
  5. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

A carico del debitore rimaneva la manifestazione di volontà di procedere alla definizione, rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, scegliendo altresì il numero di rate nel quale intendeva effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

 

Rottamazione quater: 30 settembre termine ultimo per la comunicazione delle somme dovute

Entro il prossimo 30 settembre 2023 (il precedente termine era invece del 30 giugno 2023) l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

Pertanto, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine introdotto dal DL n. 51/2023, conv. con modif. dalla Legge n. 87/2023), una “Comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda contenente:
     

    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
       
    • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
       
    • i moduli di pagamento precompilati;
       
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
       
  • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

 

Il pagamento delle somme – in forza di quanto previsto dal comma 232, dell’art. 1, della L. n. 197/2022, oggi aggiornato dal D.L. n. 51/2023, conv. con modif. dalla L. n. 87/2023 – è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero a rate.

 

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La data di scadenza: 31 ottobre 2023

Sempre entro il 31 ottobre 2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

 

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Rateizzazione indipendentemente dall’importo: massimo 18 rate

Le restanti, di pari ammontare, scadenti il: 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell’art.19 del D.P.R.n.602/1973, in ordine alla dilazione di pagamento.

 

Ricordiamo che il comma 244, dell’art.1, della L. n. 197/2022, prevede che, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Il dettato normativo non vieta di rateizzare, secondo le regole ordinarie, ex art.19, del D.P.R. n. 602/193, il carico residuo.

 

Modalità di pagamento

Il comma 242, dell’art. 1, della L.n.197/2022, si occupa delle modalità pagamento.

Le somme dovute per la definizione possono essere versate:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’Agente della riscossione nella comunicazione ricevuta dal debitore;
     
  2. mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione al debitore;
     
  3. presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

 

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • Sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • Domiciliazione sul conto corrente;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    • sportelli bancari;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

 

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A cura di Gianfranco Antico

Giovedì 14 settembre 2023