Nel contributo odierno ci soffermiamo su un argomento relativo al regime forfettario che spesso viene erroneamente visto unitamente ad esso: ci riferiamo alla possibilità di applicare un’aliquota ridotta al 5% (in vece della ordinaria del 15%) in alcune fattispecie soggettive ed oggettive.
Contribuente forfettario ed aliquota ridotta del 5%: regole generali
Più tecnicamente, vale il riferimento all’art. 1 comma 65 della L. 190/2014, in base al quale,
“al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5%”,
al ricorrere delle seguenti condizioni:
- che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata