I crediti d’imposta destinati alle imprese per far fronte al caro energia e messi a rischio per l’omessa comunicazione entro il 16 marzo 2023, sono recuperabili attraverso la “remissione in bonis”. A tal fine è stato riaperto il canale telematico per consentire l’invio della comunicazione dei suddetti crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Crediti energetici del terzo e quarto trimestre 2022
Come noto, il Governo, nell’ambito di una serie di decreti susseguitisi nel tempo fin dal 2022, ha introdotto una serie di crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022 e per il primo trimestre 2023.
Sia per quanto attiene i requisiti d’accesso che per la quantificazione del credito d’imposta il legislatore ha distinto tra le imprese:
- “energivore” e “non energivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa sostenuta per la “componente energetica” dell’energia elettrica consumata nel periodo;
- “gasivore” e “non gasivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per la “materia gas naturale” consumato nel periodo di riferimento per usi energetici “non termoelettrici” (incluso l’uso per riscaldamento e l’acquisto di metano per autotrasporto; è escluso l’acquisto di gpl per autotrasporto).
Analoga agevolazione è stata riconosciuta a favore delle imprese esercenti attività agricole e della pesca per l’acquisto di gasolio/benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività (comprovata da fatture ed al netto di Iva), successivamente esteso alle spese per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (nonché per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività da parte delle imprese di agromeccanica).
I crediti d’imposta vanno utilizzati (o ceduti) entro un determinato termine, variabile in ragione del periodo di riferimento.
ASPETTI COMUNI AI “BONUS ENERGETICI” |
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Redditi |
Non sono tassati ai fini dei redditi/Irap |
Compensazione |
Non si applicano i limiti annuali ex art. 34, L. 388/2000 (€. 2 mil.) ed ex art. 1, comma 53, L. 244/2007 (€. 250.000) |
Cessione |
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