Crediti energetici del terzo e quarto trimestre 2022
Come noto, il Governo, nell’ambito di una serie di decreti susseguitisi nel tempo fin dal 2022, ha introdotto una serie di crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022 e per il primo trimestre 2023.
Sia per quanto attiene i requisiti d’accesso che per la quantificazione del credito d’imposta il legislatore ha distinto tra le imprese:
- “energivore” e “non energivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa sostenuta per la “componente energetica” dell’energia elettrica consumata nel periodo;
- “gasivore” e “non gasivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per la “materia gas naturale” consumato nel periodo di riferimento per usi energetici “non termoelettrici” (incluso l’uso per riscaldamento e l’acquisto di metano per autotrasporto; è escluso l’acquisto di gpl per autotrasporto).
Analoga agevolazione è stata riconosciuta a favore delle imprese esercenti attività agricole e della pesca per l’acquisto di gasolio/benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività (comprovata da fatture ed al netto di Iva), successivamente esteso alle spese per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (nonché per la trazione dei mezzi utilizzati nell’attività da parte delle imprese di agromeccanica).
I crediti d’imposta vanno utilizzati (o ceduti) entro un determinato termine, variabile in ragione del periodo di riferimento.
ASPETTI COMUNI AI “BONUS ENERGETICI” |
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Redditi |
Non sono tassati ai fini dei redditi/Irap |
Compensazione |
Non si applicano i limiti annuali ex art. 34, L. 388/2000 (€. 2 mil.) ed ex art. 1, comma 53, L. 244/2007 (€. 250.000) |
Cessione |
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