Come vedremo, le regole che disciplinano tale rapporto – seppur rigorose – “sopportano” più di qualche eccezione.
Il giudizio di rinvio: la norma di riferimento del rito tributario
Va preliminarmente rammentato che il giudizio di rinvio è una fase del processo che si svolge dinanzi al giudice al quale la Corte di Cassazione ha rimesso la causa.
Infatti, il processo di Cassazione, circoscritto, in linea di principio, “al diritto”, non può concernere questioni di fatto consequenziali alla cassazione della sentenza.
È quindi possibile affermare che il giudizio “rescindente” (annullamento della sentenza impugnata) si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione, mentre il giudizio “rescissorio” (esame del merito della causa) si svolge di fronte al giudice del rinvio.
Il processo di rinvio è disciplinato dall’art. 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui:
- quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
- se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
- in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato.
In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
- le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
- subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la s