La relazione unitaria dell’organo di controllo incaricato alla revisione

di Devis Nucibella

Pubblicato il 26 maggio 2023

Anche quest’anno il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato le versioni aggiornate delle proposte di relazione che l’organo di controllo monocratico o collegiale, incaricato o meno della funzione di revisione legale, presenta all’assemblea dei soci in occasione della discussione sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
Tra gli aspetti di rilievo su cui porre attenzione vi sono quelli legati alle contingenze che hanno caratterizzato gli ultimi esercizi e le conseguenti novelle legislative.
La relazione unitaria dei sindaci-revisori è, infatti, la sintesi finale dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio sociale e delle procedure di revisione svolte in risposta ai rischi di errori significativi identificati e valutati.
Nel documento sono presenti anche due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza o in presenza di esercizio di deroghe straordinarie.

Relazione unitaria dell’organo di controllo incaricato alla revisione - Argomenti trattati

 

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Struttura della relazione unitaria

Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico di S.r.l., incaricato della revisione legale proposto conserva la struttura delle precedenti e privilegia, pertanto, la redazione di una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate.

In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, può esprimere al meglio, in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto:

  • sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, codice civile;
     
  • sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il modello di relazione unitaria proposto vede come:

  • prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e,
     
  • seconda sezione la relazione ex art. 2429 codice civile (Parte B), comprensiva: 
     
    • dei risultati dell’attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. codice civile (Parte B1);
       
    • dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

In considerazione di quanto sopra, il documento unitario può avere la seguente struttura.

 

Titolo

Destinatari

Premessa

Parte A - Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Parte B - Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.

B1 - Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Data

Sede

Nome e Cognome dei Componenti del collegio sindacale con le rispettive qualifiche

Firme

 

Titolo

Scopo del titolo è informare il lettore del bilancio che la relazione è di tipo unitario e contiene una sezione con la relazione di revisione e una sezione con la relazione sull’attività di vigilanza, specificatamente attinente agli altri compiti del collegio sindacale che si conclude con le proposte del collegio in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Pertanto, la relazione unitaria può essere opportunamente titolata:

Relazione unitaria del Collegio Sindacale [Sindaco unico] all’assemblea degli azionisti (dei soci)”.

Destinatari

I destinatari sono i soggetti indicati dalla legge, quindi, i soci riuniti per l’approvazione del bilancio.

Premessa

La breve premessa è destinata a spiegare la natura e la struttura del documento presentato.

Data di emissione

La data di emissione coincide con il momento in cui il collegio sindacale, o il sindaco unico, approva il documento.

La data, salvo il caso di rinuncia formale ai termini di deposito da parte dei soci, non deve essere successiva al termine del suddetto deposito, inteso come il quindicesimo giorno antecedente alla data di prima convocazione dell’assemblea dei soci per l‘approvazione del bilancio

Sede

La sede da riportare in relazione può essere convenzionalmente indicata in quella dove si trova lo studio del Presidente del collegio sindacale, o del sindaco unico, oppure si può optare per inserire le sedi di riferimento degli studi dei componenti del collegio stesso, in corrispondenza del nome e cognome di ognuno di essi.

Firma

In caso di approvazione unanime, la relazione può essere sottoscritta solo dal presidente, a nome del collegio, precisando tale circostanza.

Può accadere, altresì, che uno dei sindaci sia dissenziente sul contenuto della relazione di revisione. In tale caso, una possibile soluzione è prendere spunto dalla disposizione contenuta nel co. 3-bis dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La citata disposizione prevede che:

Qualora la revisione sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti.

In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo”.

La disposizione normativa sopra riportata si presta ad un’applicazione in via estensiva al collegio sindacale in caso di disaccordo sulla relazione di revisione per i seguenti motivi:

  • come nel caso del “Joint Audit” così i sindaci-revisori sono responsabili congiuntamente per la relazione di revisione contenente il giudizio sul bilancio;
     
  • posto che la relazione è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del collegio sindacale, tale prassi, peraltro in linea con le regole di funzionamento del collegio stesso, appare compatibile con la previsione di riportare il dissenso di uno dei sindaci nel paragrafo “Giudizio” della relazione di revisione;
     
  • un siffatto comportamento, oltre ad essere più trasparente e intellegibile rispetto al lettore del bilancio, tutela al meglio le responsabilità dei singoli componenti del collegio sindacale.