Tra gli aspetti di rilievo su cui porre attenzione vi sono quelli legati alle contingenze che hanno caratterizzato gli ultimi esercizi e le conseguenti novelle legislative.
La relazione unitaria dei sindaci-revisori è, infatti, la sintesi finale dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio sociale e delle procedure di revisione svolte in risposta ai rischi di errori significativi identificati e valutati.
Nel documento sono presenti anche due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza o in presenza di esercizio di deroghe straordinarie.
Relazione unitaria dell’organo di controllo incaricato alla revisione - Argomenti trattati
- Struttura della relazione unitaria
- Contenuto della relazione unitaria
- Sospensione degli ammortamenti
- Valutazione dei titoli
- Sterilizzazione delle perdite
- Le previsioni oggetto di proroga sono quelle di cui all'articolo 6, comma 1, D.L. n. 23/2020
- Sezione della relazione unitaria contenente il giudizio di revisione
- Sezione della relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, codice civile
- Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
- Il dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione unitaria
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Struttura della relazione unitaria
Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico di S.r.l., incaricato della revisione legale proposto conserva la struttura delle precedenti e privilegia, pertanto, la redazione di una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate.
In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, può esprimere al meglio, in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto:
- sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, codice civile;
- sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Il modello di relazione unitaria proposto vede come:
- prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e,
- seconda sezione la relazione ex art. 2429 codice civile (Parte B), comprensiva:
- dei risultati dell’attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. codice civile (Parte B1);
- dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).
- dei risultati dell’attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. codice civile (Parte B1);
In considerazione di quanto sopra, il documento unitario può avere la seguente struttura.
Titolo Destinatari Premessa Parte A - Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Parte B - Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c. B1 - Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio Data Sede Nome e Cognome dei Componenti del collegio sindacale con le rispettive qualifiche Firme |
Titolo |
Scopo del titolo è informare il lettore del bilancio che la relazione è di tipo unitario e contiene una sezione con la relazione di revisione e una sezione con la relazione sull’attività di vigilanza, specificatamente attinente agli altri compiti del collegio sindacale che si conclude con le proposte del collegio in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Pertanto, la relazione unitaria può essere opportunamente titolata: “Relazione unitaria del Collegio Sindacale [Sindaco unico] all’assemblea degli azionisti (dei soci)”. |
Destinatari |
I destinatari sono i soggetti indicati dalla legge, quindi, i soci riuniti per l’approvazione del bilancio. |
Premessa |
La breve premessa è destinata a spiegare la natura e la struttura del documento presentato. |
Data di emissione |
La data di emissione coincide con il momento in cui il collegio sindacale, o il sindaco unico, approva il documento. La data, salvo il caso di rinuncia formale ai termini di deposito da parte dei soci, non deve essere successiva al termine del suddetto deposito, inteso come il quindicesimo giorno antecedente alla data di prima convocazione dell’assemblea dei soci per l‘approvazione del bilancio |
Sede |
La sede da riportare in relazione può essere convenzionalmente indicata in quella dove si trova lo studio del Presidente del collegio sindacale, o del sindaco unico, oppure si può optare per inserire le sedi di riferimento degli studi dei componenti del collegio stesso, in corrispondenza del nome e cognome di ognuno di essi. |
Firma |
In caso di approvazione unanime, la relazione può essere sottoscritta solo dal presidente, a nome del collegio, precisando tale circostanza. Può accadere, altresì, che uno dei sindaci sia dissenziente sul contenuto della relazione di revisione. In tale caso, una possibile soluzione è prendere spunto dalla disposizione contenuta nel co. 3-bis dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La citata disposizione prevede che:
La disposizione normativa sopra riportata si presta ad un’applicazione in via estensiva al collegio sindacale in caso di disaccordo sulla relazione di revisione per i seguenti motivi:
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