Assemblee, CdA e collegi sindacali a distanza fino al 31 Luglio 2023 nelle società di capitali

In sede di conversione del decreto Milleproroghe è stato previsto che anche per il 2023 ma solo fino al 31 luglio, sia possibile la riunione dei soci a distanza.
Tale opzione vale anche per consigli d’amministrazione e collegi sindacali.

assemblee a distanzaIn sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2023 è stata prevista la possibilità di tenere con modalità semplificate, cioè a distanza, le prossime assemblee di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2022; non sarà possibile, invece, fruire del maggior termine di convocazione di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in assenza delle strettissime condizioni normative.

Con la conversione in legge del decreto noto come milleproroghe (D.L. 198/2022 in Legge n. 14/2023), sarà possibile, fino al 31 luglio 2023, applicare ancora talune disposizioni della disciplina emergenziale anti-Covid. Vediamo quali.

La prima possibilità è di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
     
  • l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
     
  • nonché, limitatamente stavolta alle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

 

Assemblee sociali a distanza anche per il 2023

Altra “licenza” è data dalla possibilità di svolgere le assemblee, a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In tal caso, ovviamente, nell’avviso di convocazione non andrà indicata alcuna sede, ma occorrerà specificare che l’adunanza avverrà in “videoconferenza”.

Al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, non basta la convocazione, ma l’assemblea deve essere svolta entro la data del 31 luglio 2023.

Ricordiamo che, per effetto della mancata riproposizione della norma “agevolativa”, l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 potrà avvenire solo con convocazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mentre il maggior termine di 180 giorni potrà essere sfruttato solo in presenza delle ristrettissime condizioni di cui agli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis codice civile.

Come affermato dal documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020, le riunioni “a distanza” saranno praticabili non solo per le assemblee dei soci, ma anche per CdA e collegi sindacali.

Al riguardo, il soggetto che effettua la convocazione dovrà indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà in modo virtuale, omettendo quindi l’indicazione del luogo fisico di convocazione.

Occorre tuttavia che vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 codice civile, sia consentita la partecipazione con mezzi telematici.

 

NdR: ecco come gestire il Cda a distanza per l’approvazione del progetto di bilancio 

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 24 Marzo 2023