Prestazioni occasionali di lavoro autonomo: la disciplina
Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo si concretizzano in attività rese in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell'esercizio di un'attività professionalmente organizzata, come previsto dall'articolo 5 del DPR n. 633/1972.
Dunque per prestazione di lavoro autonomo occasionale si deve intendere qualsiasi attività di lavoro autonomo caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
L'introduzione dell'istituto del lavoro accessorio (ex art. 54-bis del decreto legge 50 del 24-4-2017 convertito dalla legge 96 del 21-6-2017) non ha abolito la possibilità di stipulare un contratto d'opera occasionale come previsto dall’articolo 2222 del Codice civile.
Codice civile art. 2222 |
Contratti d'operaQuando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. |
Il lavoratore autonomo occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda (o del committente in generale).
In tema di lavoro autonomo occasionale è intervenuto anche l’INPS con una Circolare del 2004.
INPS Circolare 103 del 6 Luglio 2004 |
In ordine all’individuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale si richiama quanto già evidenziato con la citata circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sottolineando che lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente pr |