Elargizione a superstiti dei professionisti sanitari morti per Covid: come inviare la domanda

L’INAIL pubblica il decreto che regola le modalità di accesso al fondo per i lavoratori del settore sanitario morti a causa del Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.
Con tale documento l’Istituto fornisce istruzioni operative per la compilazione della domanda, che dovrà essere inviata dai superstiti entro e non oltre il 4 marzo 2023.

Fondo per sanitari vittime del Covid -19

fondo sanitari vittime covidIl Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, con l’articolo 22-bis, ha previsto l’istituzione di un apposito fondo destinato a elargire somme a favore dei familiari superstiti degli esercenti professioni sanitarie, di assistente sociale, così come degli operatori sociosanitari, deceduti a causa del contagio da COVID-19.

Tale fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ricevuto apposita regolazione il 22 settembre 2022 con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della Salute.

Tali istruzioni prevedono la collaborazione dell’INAIL con un accordo stipulato il 29 dicembre 2022; a seguito di ciò interviene la Circolare INAIL del 3 gennaio 2023, che fornisce dovute istruzioni per l’erogazione dell’elargizione in favore dei familiari superstiti di operatori sanitari esercenti professioni sanitarie e assistenti sociali che siano deceduti per effetto o come concausa del contagio da COVID-19.

 

Chi rientra nella casistica

Tale elargizione è ammessa nei confronti dei familiari superstiti degli esercenti professioni sanitarie di cui all’elenco inserito all’interno del Decreto 22 settembre 2022, nonché agli esercenti professione di assistente sociale e operatori sociosanitari, che abbiano operato nel periodo di emergenza pandemica e che abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del COVID-19.

Per potervi accedere, il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022 ossia entro la data di pubblicazione del citato Decreto, come causa o concausa del contagio da COVID-19.

 

Beneficiari del fondo sanitari vittime per covid

I beneficiari di tale emolumento sono i familiari superstiti di tali vittime, ossia coniuge o persona unita civilmente, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi.

In mancanza dei superstiti, potranno accedervi i genitori naturali o adottivi.

Non è richiesta – per ottenere tale emolumento – la prova dei mezzi di sostentamento.

Qualora esistano più superstiti, l’importo spettante sarà ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti.

L’erogazione è cumulabile laddove tali soggetti siano superstiti di più soggetti vittime del COVID-19 e allo stesso tempo operanti in campo sanitario.

 

Caratteristiche dell’emolumento

Tale prestazione economica è un’elargizione una tantum a carattere indennitario.

Essa è corrisposta in aggiunta ad ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo, pertanto è cumulabile anche con altre erogazioni effettuate dall’Istituto INAIL.

Essa non concorre inoltre alla formazione del reddito complessivo, e non è soggetta a tassazione.

 

Fondo per sanitari vittime del Covid: la domanda

Per presentare la domanda di accesso i superstiti dovranno effettuare richiesta sul sito dell’INAIL entro il 4 marzo 2023 allegando la documentazione idonea a comprovare i presupposti per l’erogazione dell’elargizione.

Sarà possibile inviare la domanda solo ed esclusivamente mediante il servizio online.

L’istanza potrà essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario, oppure cumulativamente da uno dei beneficiari munito di delega per tutti i restanti beneficiari.

Potrà presentare l’istanza anche un soggetto diverso da un familiare avente diritto, in qualità di rappresentante legale o delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione di rappresentanza o di delega.

Alla domanda andrà inserita una specifica documentazione, ossia il titolo professionale del lavoratore deceduto, il contratto di lavoro, o altre tipologie di contratto di lavoro ammesse dalla legislazione vigente che provano lo svolgimento di tale attività da parte del de cuius, e la documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 entro il 28 dicembre 2022.

 

Fonte: Circolare INAIL n. 1 del 3 gennaio 2023.

 

A cura di Antonella Madia

Sabato 14 gennaio 2022