Al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la Legge di bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata in GU il 31 dicembre 2021, ha elevato a misura strutturale il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo, per i figli nati nel 2022 confermando l'aumento a 10 giorni della durata del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per il padre lavoratore titolare di rapporto di tipo subordinato (disposizione valida anche nel caso di morte perinatale del figlio) e nella misura di 1 giorno per il congedo facoltativo.
Infine il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1158, ha confermato la natura strutturale della disposizione legislativa introducendo la possibilità per il padre lavoratore di fruire del congedo obbligatorio di paternità nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto (il congedo è fruibile “entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio” e i 10 giorni non sono frazionabili ad ore) disponendo altresì che la durata del congedo si raddoppia in favore del padre lavoratore in ipotesi di parto plurimo.
Recentemente sul punto è intervenuto anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarendo le sanzioni applicabili in caso di mancato riconoscimento del diritto all’esercizio del congedo di paternità obbligatorio nel rispetto del D.Lgs. n. 105/2022.
Il congedo di paternità obbligatorio
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