Bonus ristoranti, bar, piscine e catering: scadenza domande al 6 dicembre 2022

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering.
Con il presente contributo si analizzano i tratti salienti della normativa e gli aspetti pratici utili ai fini delle richieste di accesso al bonus, che possono essere inviate non oltre il giorno 6 dicembre 2022.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2022, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2022, sono stati determinati i possibili soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar piscine e catering, nonché le modalità di erogazione.

 

Bonus ristoranti, bar, piscine e catering: soggetti beneficiari del contributo

bonus ristoranti bar piscineIl contributo spetta alle imprese che esercitano come attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 56.10 (ristoranti e attività di ristorazione mobile – 56.10.11 Ristorazione con somministrazione- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole-56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie-56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti- 56.10.42 Ristorazione ambulante-56.10.50 Ristorazione su treni e navi);
     
  • 56.30.00 (bar);
     
  • 93.11.20 (gestione di piscine);
     
  • 56.21.00 (catering per eventi);
     
  • 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).

Le imprese, inoltre, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio.

 

Requisiti di accesso al contributo

Per accedere al contributo i ricavi delle imprese interessate devono aver subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019 (per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021).

Si segnala che nelle istruzioni al Provvedimento del 18 novembre 2022 l’Agenzia ha predisposto una tabella utile alla determinazione corretta dei ricavi necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%.

Nota: il contributo non può essere erogato ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Inoltre, il bonus non spetta ai soggetti che si trovano in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

 

La presentazione della domanda di accesso al contributo

Per la richiesta del contributo deve essere necessariamente presentata una istanza all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione telematica dell’Istanza ad un intermediario.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022 e, nel periodo indicato, è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa (l’ultima Istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate).

Inoltre, è possibile presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Dopo la presentazione della domanda dal sistema telematico è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

In caso di istanza inviata da un intermediario, l’Agenzia delle Entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione trasmessa, una istanza o una rinuncia ad una domanda precedentemente presentata.

La comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

 

Come si calcolerà l’importo del contributo

Le risorse stanziate, pari a 40 milioni di euro, si ripartiranno tra tutti i soggetti beneficiari con le seguenti modalità:

  • il 70% delle risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari;
     
  • il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 400 mila euro;
     
  • restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi superiori a 1 milione di euro;
     
  • l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nell’istanza (il contributo è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024).

L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e provvede all’erogazione dello stesso mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Nota: si rammenta che in caso di contributi riconosciuti in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti.

È sempre fatta salva la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi e sanzioni.

Al fine di un controllo efficace i dati contenuti nelle istanze sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria e al Ministero dell’Interno per i controlli del caso.

 

E se l’ammontare del contributo supera i 150.000 euro?

Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, nell’area riservata è comunicato solo l’importo spettante in quanto ai fini dell’erogazione il richiedente deve trasmettere, anche mediante un intermediario delegato, all’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, contenente l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il modello di autocertificazione sarà pubblicato in un secondo momento sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Nota: il contributo non è tassato ai fini Irpef/Ires né Irap e non rileva per la deducibilità di interessi passivi e spese generali.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 423342 del 18 novembre 2022.

 

Sullo stesso argomento abbiamo pubblicato anche: Contributo Fondo Perduto per ristoranti, bar, piscine e catering 2022

 

A cura di Celeste Vivenzi

Venerdì 2 dicembre 2022