Il trust è un istituto giuridico che presenta tanti utilizzi: dalla famiglia all’impresa e non solo.
Il presente lavoro si limita a sciorinare soprattutto i suoi effetti nell’ambito della famiglia.
Trust: aspetti giuridici e fiscali – Argomenti esaminati:
- Aspetti giuridici: la nascita del trust
- Caratteristiche del trust
- La legge applicabile e il riconoscimento
- La forma dell’atto istitutivo e la sua trascrizione
- Aspetti fiscali: generalità
- Imposta di donazione, proporzionale di registro ed ipocatastale
- L’apporto di beni nel trust
- Gli adempimenti fiscali costitutivi e le scritture contabili
- Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
- Disciplina ed adempimenti ai fini delle imposte indirette
- L’attuale giurisprudenza di legittimità
- L’assegnazione dei beni ai beneficiari
- Allegato A – alcuni quesiti e relative risposte sul trust
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Aspetti giuridici: la nascita del trust
Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1992, della L. 16 ottobre 1989, n. 364, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L’aja il 1° luglio 1985, il nostro ordinamento giuridico ha acquisito l’istituto giuridico noto comunemente come trust.
Con il trust, il disponente o settlor o grantor (proprietario originario) trasferisce – con atto tra vivi o mortis causa – la proprietà di alcuni beni al trustee (amministratore) che si impegna ad amministrarli, come se fosse il suo proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari.
Al riguardo, si riportano le seguenti definizioni di trust, secondo:
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l’art. 2, della predetta Convenzione:
“Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”;
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la Corte di Cassazione, I, sentenza del 20 febbraio 2015, n. 3456:
“Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (Infatti, l’art 2, comma 2, lett b, della Convenzione, stabilisce che i beni del trust devono essere intestati a nome del trustee), che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che il trustee non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l’intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito”.
Di analogo tenore la successiva sentenza della predetta Sez. I, del 22 dicembre 2015, n. 25800, che ha confermato che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, e solo formalmente intestati al trustee.
Quest’ultimo, potendo disporre, in via esclusiva, dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è l’unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio.
Applicando il detto principio, la Suprema Corte ha confermato il decreto impugnato che aveva riconosciuto, solo nel trustee, il soggetto legittimato ad insinuare i diritti di tutti gli obbligazionisti di una società – che si erano costituiti, in trust – nel passivo di una società garante.
Per approfondimenti sul trust, vedi l’apposita sezione su CommercialistaTelematico
Caratteristiche del Trust
Le caratteristiche del trust sono (Art. 2, della Convenzione):
- i beni in trust costituiscono una massa distinta e non costituiscono patrimonio del trustee;
- i beni in trust sono intestati al trustee o ad un’altra persona per conto del trustee.
Di conseguenza, il trustee è legittimato a iscrivere, nei registri immobiliari, l’esistenza del trust (art. 12, della Convenzione); - il trustee ha l’obbligo, con resa dei conti, di amministrare o disporre dei beni secondo le disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge allo stesso trustee.
Dell’obbligo che assume, il trustee risponde nei confronti del costituente e/o del beneficiario; - non vi è alcuna incompatibilità con il trust, se il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o se il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario;
- l’eventuale figura del guardiano, che riveste la funzione di controllore, acchè il trustee operi correttamente al fine di raggiungere lo scopo del trust.
Al riguardo, sono da sottolineare gli effetti positivi della separata gestione dei beni, da un lato, distinti dal patrimonio del costituente, e, dall’altro, separati dal patrimonio del trustee, in virtù del contratto di trustee:
- le vicissitudini patrimoniali che dovessero investire il costituente, il trustee o il beneficiario non possono intaccare i beni inseriti nel trust, con l’ulteriore effetto che un’eventuale dichiarazione di fallimento di uno dei tre predetti soggetti non permette ai creditori del fallito di poter chiedere lo spoglio dei beni compresi nel trust;
- i beni in trust risultano così protetti e difesi dai creditori particolari del costituente, del trustee e del beneficiario, in quanto efficacemente separati dai beni personali degli stessi e destinati al perseguimento dello scopo prefissato dal
Una prima distinzione formale tra i trust è la seguente (Si sottolinea che c’è una moltitudine di trust che si prestano alle più disparate distinzioni):
- trust interni: sono quelli che, a parte la legge applicabile (che potrebbe essere quella inglese) che non può coincidere con quella del nostro Paese, ha tutti gli altri elementi costitutivi nazionali (costituente, trustee, beneficiario e beni in trust italiani);
- trust non interni: che hanno altri elementi costitutivi, oltre alla legge applicabile, non italiani.
E’ bene anticipare che, talvolta, i trustee sono trust company, cioè società che hanno, per oggetto sociale, l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni (si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, n. 48/E).
La predetta Circolare n. 48/E2007 evidenzia che il trust, nato nei paesi del common law, è caratterizzato da una dual ownership, ovverosia da una doppia proprietà, l’una ai fini dell’amministrazione – in capo al trustee – e l’altra, ai fini del godimento –