Il soggetto promotore della triangolazione deve porsi la questione circa quali sono gli adempimenti da porre in essere nel Paese di destino della merce.
Ad esempio, un’operazione territorialmente non rilevante in Italia potrebbe richiedere di assolvere l’Iva in un Paese estero…
Può capitare che l’operatore economico intenda promuovere una triangolazione:
- acquistando la merce presso un fornitore sito in un altro Paese Ue;
- cedendo la merce ad un altro operatore economico, il quale potrebbe chiedere la consegna della merce in un altro Paese ancora, diverso da quello in cui l’acquirente finale risiede.
Sarebbe un errore, da parte del soggetto passivo che interviene in quest’operazione a catena, limitarsi a valutare gli obblighi fiscali sulla base della sola normativa nazionale.
Ad esempio, un’operazione territorialmente non rilevante in Italia ben potrebbe rilevare, sempre ai fini Iva, in un altro Paese.
Del resto l’Iva è un’imposta sui consumi, per cui essa è dovuta nel luogo (nel Paese Ue) in cui avviene il consumo del bene.
L’Iva è un’imposta unionale, armonizzata in tutti i Paesi membri, per cui l’analisi delle casistiche che si affrontano quotidianamente va fatta considerando anche la norma sovranazionale (per l’Iva la Direttiva 2006/112/Ce).
Solo per semplicità intendiamo riferirci ad un’impresa italiana quale promotore della triangolazione.
IVA e operazioni triangolari: il caso oggetto di analisi
Per meglio comprendere quanto detto proponiamo il seguente caso:
- IT (l’operatore italiano, promotore della triangolazione) acquista da SVEZIA;
- IT vende a C