La manifestazione di volontà cui è subordinata la concessione di un beneficio fiscale ha valore negoziale?
La società, al fine di avvalersi della disposizione agevolativa, deve esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi in cui occorre richiedere il beneficio per la fusione mediante incorporazione della partecipata?
Occorre qualificare l’opzione per il riconoscimento fiscale come una manifestazione di volontà e non come una dichiarazione di scienza e pertanto il presunto errore è rilevante soltanto se riconoscibile?
In caso di contrasto tra i dati risultanti dalla dichiarazione presentata in via telematica e la copia cartacea della dichiarazione occorre attribuire preferenza a quest’ultima e, perciò, si può ritenere che la dichiarazione cartacea sia opponibile al fisco?
La dichiarazione presentata dal contribuente è unicamente quella trasmessa in via telematica e non quella cartacea?
L’omessa compilazione del relativo quadro della dichiarazione determina l’assenza della (indefettibile) manifestazione di volontà circa l’opzione per il beneficio fiscale?
Manifestazione di volontà circa l’opzione per il beneficio fiscale: il principio
La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all’indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l’onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell’essenzialità di detti errori.
Occorre negare beneficio a chi non ha attuato le attività formali richieste, peraltro necessarie a rendere edotto il Fisco di quanto si intende fare, giustificandosi così non solo come mera forma, ma come strumento di conoscenza per l’Erario e trasparenza del contribuente su come intende condursi in un determinato affare.
Trattasi, infatti, non di mera dichiarazione di scienza, ma di manifestazione di volontà negoziale, il cui errore dev’essere riconoscibile dall’Amministrazione.
Il presupposto della mancata scelta del contribuente di affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione ex art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997, in alternativa all’iscrizione di una posta a titolo di avviamento, ha valenza negoziale; non integra un’ipotesi di errore riconoscibile e quindi non è emendabile l’omessa compilazione dei righi RR24-RR29 della dichiarazione.
Non si può nemmeno dimenticare che le “istruzioni”