La cessione di uno studio professionale realizza una serie di trasferimenti di beni e di diritti, tra cui assumono peculiare rilevanza il trasferimento del “Pacchetto Clienti”, la cessione del Marchio e dei cespiti.
L’individuazione del trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA, da applicare alla cessione dello studio professionale, non si manifesta del tutto lineare, soprattutto in considerazione del fatto che, al momento della cessione, trovano applicazione differenti discipline.
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che lo studio professionale non è equiparabile ad un’azienda. L’attività professionale si caratterizza per l’apporto intellettuale del professionista, per cui il rapporto che si viene a creare con i clienti è un rapporto fiduciario e strettamente personale. Insomma, lo studio professionale si differenzia dall’azienda in ragione della personalità della prestazione resa dal professionista, dalla prevalenza, quindi, dell’attività di quest’ultimo sull’organizzazione della struttura. Esaminiamo la cessione dello studio professionale sotto il profilo fiscale.
Cessione di studio professionale: le implicazioni fiscali
La cessione dello studio professionale non può configurarsi come un trasferimento d’azienda nel suo complesso, per cui non può trovare applicazione la stessa disciplina fiscale.
Infatti, lo studio professionale è costituito da una pluralità di rapporti giuridici che devono essere trattati, da un punto di vista fiscale, con differenti discipline nel momento della cessione.
Gli atti di cessione di uno studio professionale contengono una serie di clausole che regolamentano:
- la parte economico-finanziaria dell’operazione;
- il trasferimento dei vari rapporti giuridici che compongono lo studio;
- la cessione delle attrezzature;
- gli obblighi assunti dalle parti.
Particolare rilievo nella cessione dello studio professionale assume il trasferimento del “pacchetto clienti”.
Il trasferimento del pacchetto clienti ai fini delle imposte sui redditi
Ai fini delle imposte sui redditi, il trasferimento della clientela professionale è disciplinato dal comma 1-quater dell’articolo 54 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), introdotto dal decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani-Visco), il quale stabilisce che:
“concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.
La predetta disposizione, pur legittimando le operazioni di trasferimento di clientela professionale e disciplinandone il trattamento fiscale, ha utilizzato una terminologia (cessione), che comporta