Il direttore dell’Agenzia delle entrate individua i livelli di affidabilità fiscale (ISA) ai quali sono collegati i benefici premiali applicabile al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Regime premiale dei contribuenti soggetti a ISA: normativa di riferimento
L’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1, del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, alle lettere da a) ad f), del comma 11, del citato articolo 9-bis , è previsto:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/1973 e dell’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR 600/1973 , con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
ISA: i benefici premiali per il 2021 contenuti nel provvedimento delle Entrate
Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici premiali previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica a