La Corte di Cassazione ha chiarito i corretti criteri di computo dei termini di impugnazione in caso di rifiuto tacito del rimborso.
Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale di cui all’art. 21, comma 2, Dlgs. n. 546 del 1992, che prevede, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 codice civile.
Il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 codice civile), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s’intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato.
In caso di silenzio rifiuto dell’Amministrazione, non è dunque applicabile il termine di sessanta giorni per proporre ricorso previsto dal comma 1 dell’art. 21 del Dlgs. n. 546 del 199