Start Up: domande per il contributo a fondo perduto in scadenza il 9 dicembre 2021

Il MEF ha pubblicato le disposizioni concernenti l’erogazione del contributo a fondo perduto di 1.000 euro a favore delle Start up.
Stante l’approssimarsi della scadenza del 9 dicembre 2021 per la presentazione delle domande di ammissione, esaminiamo le regole per usufruire del beneficio.

Sulla G.U. n. 264 del 5 novembre 2021 è stato pubblicato il  decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente le disposizioni attuative dell’art. 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, inerente l’erogazione di uno specifico contributo a fondo perduto di 1.000 euro a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2018 ma la cui attività economica abbia avuto effettivamente inizio durante l’anno 2019, c.d. Start Up (per aver diritto al contributo è necessario il possesso di ulteriori requisiti).

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, invece, sono state definite le regole per beneficiare del contributo a fondo perduto in oggetto.

Le relative domande di ammissione possono essere inviate dal 9 novembre 2021 e fino alla data ultima del 9 dicembre 2021.

 

Imprese Start Up e contributo a fondo perduto: esame della normativa e gestione pratica delle istanze

start up domande fondo perdutoCon il presente contributo si analizzano i punti fondamentali della normativa prendendo in esame l’adempimento dell’invio delle istanze di ammissione al contributo:

1) Soggetti a cui spetta il contributo

Il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In buona sostanza per presentare le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo a fondo perduto Start-Up occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 10.000.000 nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni D.L. 41/2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare occorre pertanto fare riferimento al periodo d’imposta 2019;
     
  • aver aperto la partita IVA nel corso del 2018; aver dato inizio all’attività di impresa nel 2019; non aver subito un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 30% nel raffronto tra l’anno 2020 e l’anno 2019.

Nota: il contributo spetta alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30 per cento sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1 del Decreto Sostegni n. 41/2021.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto e, occorre specificare che restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Nota bene: se il contribuente è incorso nel 2020 in un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 e che pertanto avrebbe potuto rientrare tra i soggetti che potevano accedere al Contributo a Fondo Perduto del Decreto Sostegni di cui all’art. 1 commi da 1 a 3 D.L. 41/2021, è escluso dal “contributo start-up” sia che il contributo Sostegni sia stato richiesto ovvero non richiesto.

 

2) Presentazione e compilazione delle domande di accesso al contributo

L’istanza va presentata, mediante l’apposito servizio disponibile nel portale Fatture e corrispettivi, nel periodo che decorre dal 9 novembre 2021 e fino alla data ultima del 9 dicembre 2021 (l’invio può avvenire direttamente da parte del soggetto richiedente o rivolgendosi ad un intermediario abilitato e, entro la data ultima del 9 dicembre 2021, è possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa e l’ultima istanza trasmessa sostituisce le precedenti).

Resta sempre possibile presentare nei termini sopra indicati una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa (rinuncia totale al contributo).

Nota: nell’istanza occorre indicare i dati inerenti il codice fiscale, il settore di attività, la dichiarazione di non rientrare tra i soggetti esclusi (enti pubblici, intermediari finanziari o società di partecipazione).

Inoltre va espressa la scelta “irrevocabile” se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero tramite il versamento diretto sul conto corrente del soggetto richiedente tramite indicazione del relativo IBAN.

Il soggetto richiedente il contributo deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla norma ovvero:

  1. dichiarare che i ricavi o compensi del periodo di imposta 2019 non sono superiori a 10 milioni di euro;
     
  2.  dichiarare che al richiedente non spetta il contributo “generale” previsto dall’art. 1, D.L. n. 41/2021, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’analogo ammontare dell’anno 2019;
     
  3. e dichiarare che il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e ha iniziato l’attività d’impresa nel corso del 2019 (fanno fede le risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Il soggetto richiedente il Contributo deve provvedere alla compilazione dell’autocertificazione relativamente all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza e, nel caso in cui si verifichi il superamento dei limiti nell’istanza, occorre indicare l’importo del contributo rideterminato (ci si riferisce in particolare alle informazioni contenute nel quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 e nel quadro B ove vanno indicati i codici fiscali delle altre imprese appartenenti all’impresa unica del richiedente).

 

3) Misura del contributo

Il contributo è previsto nella misura massima di 1.000 euro e l’effettivo valore valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Nota: le somme stanziate dal Governo ammontano a 20 milioni di euro e pertanto il contributo effettivo verrà determinato dall’Agenzia delle Entrate successivamente al termine di presentazione delle istanze attraverso uno specifico provvedimento.

 

4) Utilizzo del contributo spettante

Il soggetto richiedente può ottenere il contributo come accredito sul conto corrente (conto corrente intestato o cointestato al soggetto istante) o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 (il codice tributo da utilizzare sarà definito con successiva Risoluzione AdE).

Nota: in caso di utilizzo del contributo come “credito d’imposta”  attraverso la compensazione nel modello F24 non trovano applicazione le seguenti regole:

  1. divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2000;
     
  2. rispetto ammontare annuo massimo delle compensazioni pari ad 700.000 euro, di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000;
     
  3. ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili di 250.000 euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

 

5) Aspetti fiscali del contributo e quadro RS modello redditi

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP e deve essere indicato nella sezione aiuti di Stato del modello Redditi quadro RS.

 

Fonte:

Decreto 10 settembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Provvedimento Agenzia Entrate dell’08 novembre 2021 n. 305784/2021

 

Sull’argomento abbiamo pubblicato anche: Contributo a fondo perduto per le start up in Gazzetta Ufficiale

 

A cura di Celeste Vivenzi

Lunedì 29 novembre 2021