L’impossibilità dell’impresa di conseguire il reddito minimo a causa di situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere intesa non in termini assoluti, bensì economici, in quanto aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato, ed elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali ovvero ne ritardi l’avvio oltre il primo periodo di imposta.
Accertamento su reddito di società di comodo: il caso dell’inizio attività
L’Agenzia delle Entrate, in seguito ad accertamento compiuto ai sensi dell’art. 30, comma 4, legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società non operative, ha notificato ad una s.r.l. avviso di accertamento, con il quale ha rettificato il reddito dichiarato per l’anno 2006.
Impugnato il predetto atto dalla contribuente, la C.T.P. di Terni ha accolto il ricorso; sentenza riformata dalla C.T.R. per l’Umbria, adita dall’Ufficio.
Contro la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, fra l’altro, che la C.T.R. abbia affermato che il termine «verosimile» attribuito dai giudici di primo grado alle dedotte difficoltà incontrate nel 2006 dalla società (ossia la sperimentazione, in quell’anno, di un nuovo metodo di estrazione delle olive), non fosse idoneo a sorreggere adeguatamente la decisione favorevole e ritenuto che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare la reale situazione in cui versava la società.
Al riguardo la contribuente:
“premesso che l’accertamento era stato svolto a tavolino sulla base di meri calcoli contabili indipendenti dalla reale situazione di fatto e che essa aveva provato documentalmente la mancata considerazione, da parte dell’Ufficio, di elementi dimostrativi della situazione non standard della società, ossia il fatto che l’attività non fosse a regime in ragione della profonda modifica subita dal processo produttivo per l’avvio di una nuova tecnologia di spremitura con relativi investimenti, parte dei quali finanziati con fondi europei in attuazione del piano di sviluppo agricolo regionale, ha stigmatizzato il giudizio della C.T.R. in quanto non aveva valutato che il collaudo relativo al piano di sviluppo rurale, attestante la sola acquisizione dei beni strumentali oggetto del contributo e non la loro entrata in funzione, fosse stato effettuato nel mese di maggio 2006, che tale sistema innovativo avesse richiesto continui test e adattamenti dell’impianto e che l’autorizzazione comunale per la realizzazione di alcuni lavori (tra cui la posa in opera di una vasca per il trattamento delle acque reflue e la realizzazione di un muro di recinzione) fosse intervenuta solo nel 2007, a dimostrazione della eccezionalità della situazione nel 2006”.
Il pensiero della Cassazione: presunzione e interpello
Secondo la Cassazione, l’art. 30, legge n. 724 del 1994, al fine di «disincentivare il fenomeno dell’uso improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi – quale l’amministrazione dei patrimoni personali dei soci – da quelli previsti dal legislatore per tale istituto cosiddette società senza impresa, o di mero godimento, dunque “di comodo”» (Cassazione, Sez. 5, 21/10/2015, n. 21358; Cass., Sez. 6-5, 28/9/2017, n. 26728), prevede, al comma 1, una presunzione legale relativa, fondata sulla massima di esperienza per la quale non vi è, di norma, effettività di impresa senza una continuità minima nei ricavi (Cassazione Sez. 5, 10/3/2017, n. 6195, in motivazione), in base alla quale una società si considera «non operativa» se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ri