Possiamo ritenere tale affermazione non corretta?
Bozza di circolare sul trust: analisi dei punti salienti
La bozza di circolare dell'Agenzia Entrate, a pagina 19, affrontando il tema della tassazione del beneficiario italiano di un trust non residente paradisiaco precisa che:
“In sostanza, sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust, determinato secondo la normativa fiscale italiana, sulla base della distinzione, operata dal trustee, riscontrabile da apposta documentazione contabile, che deve imputare:
- al “patrimonio”, la dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento/conferimento effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust;
- al “reddito” ogni provento,