La circolare INPS del giugno scorso fornisce chiarimenti sull’imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni I.V.S. che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
In aderenza ad un orientamento dei Giudici di Legittimità, l’Istituto ha precisato che sugli utili attribuiti, ma non distribuiti dalle società, i soci di capitale non devono pagare i contributi.
Le nuove istruzioni hanno effetto a partire dall'anno d'imposta 2020, quindi, dalla dichiarazione dei redditi da presentare entro quest'anno 2021.
Resta irrisolta la problematica riguardante i soci lavoratori di s.r.l. soggetti all’obbligo contributivo su un reddito meramente “figurativo”.
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Contributi IVS: quadro normativo
La parte iniziale del chiarimento fornito dall’Istituto ripercorre il contenuto dell’art. 3-bis, co. 1, del D.L. 19/09/1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/11/1992, n. 438 (nota 1), che disciplina la determinazione del reddito imponibile gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti.
Tale disposizione prevede che: “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
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