In quali casi è possibile chiedere l’oscuramento dei dati nel processo tributario a tutela della privacy del contribuente?
In tema di richiesta di oscuramento dati nel processo tributario, l’art. 52 del D. Lgs. n. 196 del 2003 prevede che l’interessato può chiedere, per motivi legittimi, con istanza depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede e prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta, a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento per finalità di informazione giuridica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell’interessato.
La domanda di oscuramento dei dati deve essere specificamente sostenuta dalla indicazione di motivi legittimi che la giustificano.
All’onere di specificazione del motivo corrisponde poi il potere-dovere del giudice di vagliarne la legittimità, da intendersi come meritevolezza delle ragioni addotte, operando un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provv