L’emissione di una fattura con IVA irregolarmente esposta a fronte di un’operazione esente o non imponibile, per la quale il cessionario/committente abbia detratto la relativa imposta, genera, anche al di fuori di un caso di frode, il recupero della detrazione effettuata e l’applicazione di una sanzione proporzionale, pari al 90% della detrazione irregolarmente operata.

«Chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta.
In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
Il diritto alla detrazione IVA erroneamente corrisposta
In merito all’ambito applicativo di tale dispos

