L’emissione di una fattura con IVA irregolarmente esposta a fronte di un’operazione esente o non imponibile, per la quale il cessionario/committente abbia detratto la relativa imposta, genera, anche al di fuori di un caso di frode, il recupero della detrazione effettuata e l’applicazione di una sanzione proporzionale, pari al 90% della detrazione irregolarmente operata.
L’Agenzia delle Entrate, con la recentissima Risoluzione n. 51 del 03.08.2021, ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 6, comma 6, del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di erronea detrazione IVA in base al quale
«Chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta.
In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
Il diritto alla detrazione IVA erroneamente corrisposta
In merito all’ambito applicativo di tale dispos