Il regime IVA sulle prestazioni del professionista relatore ai corsi di formazione

Inapplicabile l’esenzione IVA sui corsi di formazione organizzati sotto la direzione dell’Ordine territoriale.

L’Agenzia Entrate sul trattamento IVA dei corsi di formazione tenuti dal professionista iscritto all’Ordine

iva professionista corsi formazioneL’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito degli aspetti IVA delle attività di formazione, svolte dai singoli relatori, operate sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini territoriali, tenuti a garantire, essendone responsabili, i contenuti delle attività formative stesse e il riscontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi.

Tali corsi sono organizzati direttamente dagli Ordini territoriali, nei confronti dei quali il singolo relatore emette ovviamente fattura per la prestazione professionale resa.

 

Esenzione IVA, sì o no

L’istante riteneva che, in base ai principi di carattere generale concernenti l’ambito applicativo dell’esenzione Iva prevista per le attività didattiche di formazione e aggiornamento professionale, i compensi percepiti fossero esenti da Iva in quanto eventi formativi svolti sotto la direzione e il controllo dell’Ordine, e come tali integranti il requisito del riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, come richiesto dalle norme di esenzione (articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva Ue n. 112/2006 e l’articolo 10, primo comma, n. 20, del Dpr n. 633/1972).

L’Agenzia non è dello stesso parere, poiché, come precisato anche nella circolare n. 58/2001, le prestazioni effettuate da singoli relatori nei confronti dell’ente organizzatore del corso devono essere assoggettate a Iva nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita Iva in quanto professionisti, per cui l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l’attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell’articolo 5 del decreto Iva.

In particolare, l’esenzione di cui all’articolo 10, n. 20 si applica quando gli incaricati dell’esecuzione dei corsi provvedono all’effettuazione di operazioni che concretizzano, nella loro globalità, l’esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione resa da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi (risoluzione n. 100/2005).

L’esenzione non trova applicazione, in pratica, quando i soggetti incaricati provvedono all’effettuazione di singole prestazioni (risoluzione n. 430947/1991).

Pertanto, le eventuali prestazioni rese all’Istituto da docenti esterni, dotati di partita Iva, devono essere assoggettate all’imposta nella misura ordinaria.

 

Fonte: Risposta Agenzia Entrate n. 457 del 7 luglio 2021

 

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 8 luglio 2021