Prosegue la disamina sul prestito vitalizio ipotecario. In questo contributo ci soffermiamo sugli strumenti a garanzia dello stesso, in particolare sull’ipoteca di primo grado su un immobile di proprietà del soggetto finanziato e sulle modalità di rimborso.
L’ipoteca che garantisce il prestito e l’escussione della garanzia
I prestiti vitalizi ipotecari sono garantiti da una ipoteca di primo grado su un immobile residenziale (quindi con destinazione d’uso di civile abitazione e relative pertinenze, come specificato dalla lettera c del 1° comma dell’art. 1° del D.M. 226/2015) ed agli stessi si applicano i commi 1°, 2°, 3°, 4° e 7° dell’art. 39 del Testo Unico Bancario (Dlgs 385/1993) relativo alla disciplina dell’ipoteca che garantisce un finanziamento (o mutuo) bancario a medio o lungo termine (comma 12°-quater dell’art. 11-quaterdecies del DL 203/2005).
Ciò significa che:
- ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile residenziale le banche (o altro intermediario finanziario) possono eleggere domicilio presso la propria sede;
- quando la stipula del contratto e l’erogazione del finanziamento formano oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziament