Contratto a termine: le regole per la gestione in epoca Covid-19

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 25 maggio 2021

Con il fine di salvaguardare l'occupazione soprattutto giovanile il Decreto sostegni ha introdotto un'ulteriore deroga per il rinnovo e/o la proroga dei contratti a termine anche mediante “somministrazione” valevole fino alla data del 31 dicembre 2021 e per un periodo massimo di 12 mesi sempre nel rispetto della durata massima complessiva del contratto di 24 mesi. Lo scopo del presente contributo è quello di fare il punto in materia di contratto a termine alla luce delle ultime novelle Legislative.

Contratto a termine: la normativa in vigore

contratto a termine decreto sostegniAl fine di meglio approfondire la normativa generale risulta utile puntare il mouse sui seguenti aspetti:

1) Durata massima del contratto a termine

Come noto la disciplina generale prevista dagli art. 19, comma 1 e 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 consente il rinnovo del contratto a termine o la sua proroga oltre i 12 mesi di durata, solo in presenza di:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
     
  2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Nota: occorre ricordare che il CCNL di riferimento potrebbe prevedere termini di durata massima diversi rispetto alla normativa avente carattere generale.

 

2) Normativa sullo stop & go

In tutti i casi di rinnovo tra un contratto e quello successivo deve trascorrere un periodo di almeno:

  1. 10 giorni nel caso in cui il contratto scaduto abbia avuto durata non superiore a 6 mesi;
     
  2. 20 giorni nel caso in cui il contratto scaduto abbia avuto durata superiore a 6 mesi.

 

3) Proroghe del contratto a termine

Il datore di lavoro può ricorrere alle