Il credito d’imposta, concesso al fine di incentivare il commercio, decade ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Il fatto: mancata indicazione in dichiarazione dei redditi degli incentivi fiscali
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’impugnazione proposta da una S.r.l., avverso la cartella di pagamento contenente il recupero di due crediti di imposta per complessivi euro 2.490,14, indebitamente compensati per il periodo di imposta 2006, essendone stata omessa l’indicazione nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi.
La CTR ha rilevato che l’indicazione del credito di imposta, pur non risultando nel quadro RU del modello UNICO della dichiarazione dei redditi (circostanza incontestata), compariva tuttavia nel modello F24 di pagamento effettuato dal contribuente.
Ciò che consentiva all’Ufficio impositore, anche in applicazione del dovere collaborativo discendente dallo Statuto del contribuente, di avvedersi della irregolarità formale ed eventualmente di invitare il contribuente a sanare l’irregolarità.
Avendo l’Ufficio omesso tale attività si era verificata una violazione del dovere collaborativo, ciò che ridondava in illegittimità della pretesa erariale, che andava pertanto annullata.
Per la Cassazione della citata sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate, deducendo che la corretta interpretazione del dettato normativo di riferimento conduce a dove