Decreto ristori convertito in Legge

Conversione in legge del decreto ristori, vediamo le principali novità…

conversione decreto ristoriApprovato Decreto Ristori, è Legge

La Camera, con 303 voti favorevoli e 215 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 1994 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dal Senato).

Dopo l’esame degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finale, con ripresa televisiva diretta degli interventi dei rappresentanti dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo misto, l’Assemblea il 18 dicembre 2020 ha approvato in via definitiva il provvedimento.

“Ristori”: quattro decreti, unica legge di conversione (consulta l’intera sezione che CommercialistaTelematico ha dedicato ai decreti Ristori)

Accorpati i diversi provvedimenti emanati tra ottobre e novembre per fronteggiare l’emergenza Covid-19, a tutela della salute e a sostegno dei lavoratori e dei settori produttivi.

Il Dl 137/2020 è legge.

Dopo il Senato, anche la Camera dei deputati ha approvato il testo che assembla i contenuti dei quattro decreti “Ristori”, dei quali fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici scaturiti durante la loro vigenza.

Rispetto alla versione originaria emergono una serie di novità, tra cui:

  • un rimborso del 50% per i proprietari che abbassano il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
     
  • la possibilità di pagare in quattro quote la seconda o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile;
     
  • la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e venditori ambulanti.

 

Misure finanziarie

Per quanto riguarda le misure finanziarie, si segnalano:

  • modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, volte a espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso (articolo 4-bis);
     
  • attribuzione di un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione (articolo 9-quater);
     
  • proroga al 30 giugno 2021 dell’obbligo di notifica dell’acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all’acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni (cd. golden power, articolo 10-ter);
     
  • proroga di 24 mesi (al 9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno (articolo 13-octies);
     
  • possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (articolo 31-novies).

 

Misure fiscali

Con riferimento alle misure fiscali, il provvedimento in esame contiene i seguenti interventi:

  • la sospensione sino al 31 marzo 2021 delle procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 4-quater);
     
  • l’ampliamento del credito d’imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, con l’elevazione del relativo limite di spesa a 800.000 euro nei tre anni d’imposta (articolo 5, co. 4-bis e 4-ter);
     
  • l’estensione del tax credit vacanze al periodo d’imposta 2021, che viene reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021 (articolo 5, co. 6 e 7);
     
  • l’estensione, per alcuni specifici settori, del credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente; tale beneficio è inoltre reso applicabile al settore del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona nonché alle agenzie di viaggio e tour operator operanti nelle cd. zone rosse (articoli 8 e 8-bis);
     
  • l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento;
     
  • tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione (articoli 9, 9-bis e 9-ter);
     
  • l’esonero, per alcuni soggetti, dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap, articolo 9-ter, co. 2-8);
     
  • l’estensione a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zona arancione, della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (articolo 9-quinquies);
     
  • la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello 770 (articolo 10);
     
  • la detassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi (articolo 10-bis);
     
  • la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto legge (articolo 13-ter);
     
  • la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
    Tale sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e al fatturato, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
    I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 (articolo 13-quater);
     
  • la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti e del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (articolo 13-quinquies e 13-sexies);
     
  • l’estensione del differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa per i versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Si consente inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l’IVA (articolo 13-septiesdecies);
     
  • la proroga al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 13-septies);
     
  • numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l’accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque.
    Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 e, infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (articolo 13-decies);
     
  • la possibilità di versare il saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell’ultima rata entro il 30 giugno 2021 (articolo 13-novies);
     
  • la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica (articolo 27);
     
  • limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell’amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea (articolo 31-octies).

 

Agricoltura

Tra i principali interventi recati dal decreto in oggetto in materia di agricoltura e pesca si richiamano in particolare:

  • il riconoscimento di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato posto sotto sequestro.
    E’ previsto, in particolare, che le risorse del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori siano destinate, nell’anno 2021, anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all’impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
    A tale scopo è stato incrementato il suddetto Fondo, nella misura di 0,5 milioni di euro per il 2021 (art. 7-bis);
     
  • la previsione dell’esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni – dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (art. 16);
     
  • la previsione in favore dei medesimi soggetti beneficiari richiamati nell’art. 16 dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto (art. 16-bis);
     
  • la concessione di un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni. A tale scopo è previsto un contributo, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020 (art. 16-ter);
     
  • la ridefinizione della dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attraverso l’attribuzione di risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, nonché l’individuazione, mediante l’integrazione dell’elenco dei codici ATECO, di ulteriori attività – come quelle di alloggio connesse alle aziende agricole e di ittiturismo – per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo (art. 31-decies).

 

Lavoro e Previdenza

I principali interventi recati dal provvedimento in oggetto in materia di lavoro e previdenza riguardano in particolare i seguenti ambiti.

In tema di trattamenti di integrazione salariale, il decreto dispone:

  • concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario relativi alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di sei settimane, con il pagamento – tranne determinate esclusioni – del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente (art. 12, commi 1-8);
     
  • possibilità di applicazione dei trattamenti in oggetto relativi a periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori alle dipendenze del datore richiedente la prestazione al 9 novembre 2020 (artt. 12-bis e 12-ter);
     
  • conservazione in conto residui, nell’esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione degli interventi di integrazione salariale (art. 11);
     
  • ampliamento delle possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l’assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS (art. 13-undevicies).

 

In materia di sgravi contributivi si prevede:

  • un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto (art. 12, c. 14-17);
     
  • la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (art. 15-bis, c. 12 e 13);
     
  • uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per le mensilità relative a novembre 2020 (art. 16) e di dicembre 2020 (art. 16-bis).

Viene riconosciuta l’erogazione di talune indennità in favore di diverse categorie di lavoratori.

In particolare, viene prevista l’erogazione:

  • di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie di lavoratori (alle quali può essere erogata sino ad un massimo di due volte – a cui si può aggiungere una terza volta sulla base di quanto disposto dall’art. 9 del D.L. 104/2020 – a seconda del periodo temporale nel quale si verifica il possesso dei requisiti richiesti):
     

    • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che hanno cessato involontariamente l’attività lavorativa tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 15, c. 1 e 2, e 15-bis, c 1);
       
    • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
       
    • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (art. 15, c. 1 e 5, e 15-bis, c. 1 e 5);
       
    • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 (art. 15, c. 3) o al 30 novembre 2020 (art. 15-bis, c. 3);
       
    • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo arco temporale da cui deriva un reddito non superiore ai 35.00 (art. 15, c. 1 e 6, e 15-bis, c. 1 e 6);
       
    • ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra i l 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (art. 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
       
    • agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 (art. 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);

di un’indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 (artt. 17 e 17-bis):

  • ai titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A

 

In materia di conciliazione vita-lavoro:

si riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di babysitting o di servizi integrativi per l’infanzia in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.

Tale diritto è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza (art. 13-terdecies);

  • viene esteso l’ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente, prevedendo che tale diritto sia riconosciuto con riferimento ai figli fino a 16 anni (in luogo dei 14 precedentemente previsti) e introducendo nell’ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l’ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza.
    In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (art. 22);
     
  • si definisce – limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile – uno specifico e distinto limite di spesa (pari a 52,1 milioni di euro per il 2020) per il riconoscimento di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.
    Tale limite di spesa costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dal precedente art. 22 per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici (nel caso in cui tale sospensione riguardi figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il congedo in questione non è retribuito) (art. 22-bis).

 

Per quanto riguarda l’inserimento dei lavoratori svantaggiati:

  • le imprese sociali vengono inserite nel novero dei soggetti con i quali i servizi di collocamento obbligatorio stipulano convenzioni quadro – aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro – al fine di favorire l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili ed estende alle medesime imprese la possibilità di considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente (art. 1-septies);
     
  • si riconosce anche per il 2021 un contributo, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro, in favore delle cooperative sociali che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, donne vittime di violenza di genere (art. 12, c. 16-bis e 16-ter).

Viene poi prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell’esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (art. 12, c. 9-11).

In materia di rappresentatività sindacale, in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, il decreto pone al 31 dicembre 2021 la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione e proroga, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale, disponendo che le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi si svolgeranno entro il 15 aprile 2022 (art. 31-quinquies). 

E’ prevista, inoltre, una deroga transitoria al requisito anagrafico di ammissione al servizio civile universale, qualora lo svolgimento di quest’ultimo sia rimasto interrotto durante l’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica.

Si prevede che possano essere ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo (art. 12-quater).

Ciò in deroga alla L. 40/2017 che ammette a svolgere il servizio civile universale i cittadini italiani (nonché i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) i quali (alla data di presentazione della domanda) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

 

Infine, in materia previdenziale il decreto in oggetto:

  • sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art 13).
    Tale sospensione è estesa (ad eccezione dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL) anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone (art. 13-bis);
     
  • dispone che i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021 (art. 13-undecies).

 

Cultura e spettacolo

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo:

  • si incrementa, complessivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 e di € 90 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (art. 5, co. 1, e art. 6-bis, co. 1);
     
  • si incrementa di € 400 mln per il 2020 e di € 50 mln per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, destinando € 350 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. 
    Inoltre, si incrementa lo stesso Fondo di € 1 mln per il 2021, da destinare al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 (art. 5, co. 3, e art. 6-bis, co. 3 e 4);
     
  • si prevede che una serie di contributi, tra cui quelli a valere sui Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo e sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale.
    Inoltre, si stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conserva la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell’ottenimento dei medesimi contributi (art. 6-bis, co. 9 e 10);
     
  • si riconosce un’indennità onnicomprensiva, pari a € 1.000, in favore, fra gli altri, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti (artt. 15 e 15-bis);
     
  • si prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19, nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, estendendo l’applicazione dell’art. 88, co. 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (art. 5, co. 4);
     
  • si amplia l’ambito di applicazione del credito d’imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.
    In particolare, si stabilisce quale requisito che l’impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta (e non più dal 1º gennaio 2012) e si aumenta l’importo massimo del credito di imposta (da € 200.000) a € 800.000 nei tre anni d’imposta (art. 5, co. 4-bis e 4-ter);
     
  • si estende la finalità della L. 238/2012 (recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale) al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane e si prevede l’assegnazione di un contributo annuo di € 1 mln, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (art. 6-bis, co. 5-7);
     
  • si dispone che il MIBACT può autorizzare incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (disciplinati dall’art. 24, co. 1, del D.L. 104/2020-L. 126/2020) nelle more della pubblicazione dei bandi (e non più a decorrere dalla pubblicazione degli stessi) relativi alle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, co. 338, della L. 145/2018 (art. 6-bis, co. 8).

 

Sport

Per quanto concerne lo sport:

  • si incrementa di € 5 mln per il 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva al fine di concedere contributi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (art. 2);
     
  • si istituisce il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il 2020, di € 142 mln, e si dispone che al Fondo affluiscono anche € 30 mln stanziati per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (art. 3);
     
  • si prevede un’indennità pari a € 800 per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche.
    Il beneficio – subordinato alla condizione che tali soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività – è concesso, per il mese di novembre 2020, nel limite di spesa di € 124 mln e, per il mese di dicembre, nel limite di spesa di € 170 mln, integrato da eventuali risorse residue relative agli stanziamenti già disposti per precedenti indennità temporanee per le suddette categorie (artt. 17 e 17-bis).

 

Sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese

Tra i principali interventi a sostegno delle attività economiche si segnala il riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive attività conseguenti all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria.

L’erogazione e la misura di tali contributi è differenziata secondo le tipologie di attività svolta o le zone del territorio nazionale. In questo senso sono state adottate le seguenti misure:

  • viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1.
    Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
    Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
    L’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000 (articolo 1 e Allegato 1) viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) (articolo 1-bis e Allegato 2);
     
  • viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1 e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4, essenzialmente agenti, intermediari e procacciatori i affari (articolo 1-ter e Allegato 4);

Il decreto istituisce poi due nuovi fondi.

Si tratta:

  •  del Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti legge recanti misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
    I benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato.
    A valere sulle risorse del fondo può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 1-quater);
     
  • del fondo finalizzato alla riduzione, nell’anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge.
    Il fondo ha una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l’anno 2021 (articolo 8-ter).

Per rendere immediatamente operativo l’ampiamento del limite delle operazioni di micro credito (da 25 mila a 40 mila euro), viene poi soppresso l’obbligo di aggiornare la normativa secondaria (contenuta nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176), come precedentemente previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 1, comma 14-quinquies).

 

Per favorire la internazionalizzazione delle imprese:

  • viene rifinanziato il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (cd. “Fondo Legge n. 394/1981”). Il fondo è rifinanziato una prima volta per 150 milioni di euro per l’anno 2020 (articolo 6, comma 1) e una seconda volta per 400 milioni di euro sempre per l’anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6);
     
  • viene rifinanziato il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all’art. 72 del D.L. n. 18/2020, per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto “Fondo 394/1981”. Il fondo è rifinanziato una prima volta per 200 milioni di euro per l’anno 2020 (articolo 6, comma 2) e una seconda volta per 100 milioni di euro sempre per l’anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6);
     
  • i contributi ricevuti a valere sull’appena citato Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9);
     
  • non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali anche i contributi erogati dalla sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani (articolo 6-bis, comma 9);
     
  • viene esteso l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e possono essere concessi ai beneficiari anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili (articolo 6, comma 3).

La disciplina sugli aiuti di Stato è stata completata dalle seguenti disposizioni:

  • per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.
    Tale misura è motivata dall’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi (articolo 31-octies);
     
  • è stata inserita una clausola che prevede che alcuni benefici debbano rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato, integrata dal regime temporaneo seguito alla pandemia (articolo 13-duodecies).
    In particolare la disposizione fa riferimento alle seguenti agevolazioni:

    • contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 1);
       
    • contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 1-bis);
       
    • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 8-bis);
       
    • cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 (articolo 9-bis). 

 

Turismo

Con riferimento al turismo, sono previste in particolare le seguenti misure:

  • viene incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di  contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 2);
     
  • con diversa disposizione, viene ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del medesimo fondo (articolo 6-bis, comma 2);
     
  • i contributi ricevuti a valere sull’appena citato Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9);
     
  • viene estesa la disciplina del tax credit vacanze comprendendo il periodo d’imposta 2021, il beneficio può essere utilizzato, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021.
    Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (articolo 5, comma 6):
     

    • viene istituito nello stato di previsione del MIBACT un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro per le perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (articolo 6-bis, commi 11-13);
       
    • viene rifinanziato il Fondo per la filiera della ristorazione, per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021 (articolo 31-decies).

 

Informazioni tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico, a cura Vincenzo D’Andò

Lunedì 21 dicembre 2020