In questo momento di emergenza sanitaria che comporta crisi di liquidità per le aziende, sarebbe opportuno che il legislatore modificasse la normativa relativa al momento a partire dal quale è possibile emettere una nota di variazione per recuperare l’IVA addebitata al cliente fallito e quindi non incassata, superando così l’orientamento, non condiviso da parte della dottrina e della giurisprudenza, secondo il quale è necessario attendere la chiusura della procedura.
Recuperare l’Iva non incassata dal cliente fallito: il caso in esame
Con la sentenza del 16 novembre 2020, n. 25896, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla necessità o meno dell’emissione da parte del cedente o prestatore di servizio di emettere una nota di variazione IVA nei confronti di un soggetto sottoposto a fallimento, e da quale momento è possibile effettuare la relativa rettifica. In particolare, la causa era sorta, in quanto l’Amministrazione finanziaria, attraverso la notifica di una cartella di pagamento, aveva disconosciuto la detrazione IVA effettuata in dichiarazione da una società a seguito del fallimento del proprio cliente, senza emettere una nota di variazione, come previsto dall’art. 26 del D.P.R 633/1972, e senza aspettare la chiusura della procedura fallimentare.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di parte contribuente, sostenendo il seguente principio: “In tema di iva, è illegittima la pretesa del fisco di ottenere l’imposta dal cedente o dal prestatore che non abbia fatto ricorso al meccanismo previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o committente, e sia stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l’erario“.
La pronuncia, in esame, è importante, in quanto ritiene che non è sempre necessario attendere la chiusura della procedura concorsuale per effettuare la rettifica IVA.
Prima di procedere ad esaminare la pronuncia in oggetto è necessario soffermarsi sulla relativa normativa.
Il quadro normativo delle note di variazione Iva
Si deve ricordare che le variazioni dell’IVA dovuta sono regolate dall’articolo 26 del D.P.R. n 633/1973.
Le principali fattispecie che consentono l’emissione delle note di variazione in diminuzione sono le seguenti:
- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (art. 26 co. 2 primo periodo del DPR 633/72);
- mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (art. 26 co. 2 secondo periodo, e com