In questo intervento rileviamo i primi chiarimenti forniti dal Fisco sui termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.
Gli accertamenti esecutivi
Gli accertamenti cd.esecutivi di cui all’articolo 29 del D.L. n. 78/2010, al comma 1, lettera a) prevedono espressamente che gli stessi «devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
In pratica, i contribuenti destinatari di accertamenti esecutivi hanno davanti a sé - entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto – diverse possibilità:
- effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997 e rinunciando all’impugnazione;
- proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.