Burocrazia: obbligo di Comunicazione al Registro delle Imprese anche in caso di riconferma degli amministratori

Sanzionata la società qualora non sia effettuata, entro trenta giorni dalla cessazione, la pratica di riconferma degli amministratori.

riconferma degli amministratoriL’Italia è sempre più il Paese della burocrazia! Anzichè diminuire, aumenta. Nel caso esaminato oggi una Sentenza della cassazione obbliga ad una pratica in caso di riconferma degli amministratori e sanziona l’inadempimento.

Si applica la sanzione alla società nell’ipotesi di tardiva comunicazione, in relazione alla cessazione dell’incarico degli amministratori per scadenza del termine, qualora non sia effettuata entro trenta giorni dalla cessazione anche in caso di riconferma degli amministratori.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4498 del 20 febbraio 2020, che ha accolto il ricorso presentato dalla Camera di Commercio.

Il fatto

Il Tribunale di Foggia aveva accolto l’appello del Sindaco della S.p.A., osservando come la deliberazione assembleare del 23 settembre 2010 avesse confermato nella carica di amministratore per i successivi tre esercizi l’amministratore, il che escludeva che si fosse verificata una “cessazione” dall’ufficio, con conseguente continuità della carica, non avendo l’amministratore rieletto rinunziato all’ufficio.

Con l’unico motivo di ricorso la C.C.I.A.A. di Foggia ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2383 e 2385 c.c., atteso che con la deliberazione assembleare del 23 settembre 2010 si era comunque determinata la cessazione dalla carica dell’amministratore per scadenza del termine ed era perciò tradiva l’iscrizione poi eseguita il 22 novembre 2010.

La sentenza

Ebbene, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Camera di Commercio fornendo la seguente motivazione.

A norma dell’art. 2383 del codice civile:

“La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza”.

L’art. 2385 del codice civile stabilisce invece:

“L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle Imprese a cura del collegio sindacale”.

L’omessa esecuzione della comunicazione presso il registro delle imprese trova poi sanzione nell’art. 2630 c.c.

Dalla lettura delle norme richiamate, emerge quindi che in relazione alla riconferma degli amministratori:

  1. gli amministratori nominati dall’assemblea possono rimanere in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono automaticamente alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio;
     
  2. gli amministratori sono rieleggibili, salva diversa disposizione statutaria;
     
  3. la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto non appena il consiglio di amministrazione sia stato ricostituito;
     
  4. la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni a cura dei sindaci.

Il Codice Civile non prevede, pertanto, la “conferma” dell’amministratore, come sostenuto dal Tribunale di Foggia.

Ogni amministratore cessa dall’incarico (per rinuncia, decadenza, revoca o, appunto, scadenza del termine) e può essere rieletto.

La delibera di nomina e la delibera di rielezione dell’amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova.

La cessazione dell’amministratore dall’ufficio, benché rieletto, determina, quindi, l’obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini della opponibilità ai terzi (arg. da Cass. Sez. 1, 07/07/1982, n. 4045; Cass. Sez. 3, 24/02/1994, n. 1886).

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 25 marzo 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico