Ai fini della spettanza del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate, immutata l’unica struttura produttiva presente nella Regione svantaggiata, il dislocamento operativo di attrezzature aziendali presso altri cantieri, aperti da un’impresa di costruzioni in una diversa Regione, non realizza la fattispecie sanzionatoria costituita dal trasferimento delle attrezzature presso diversa struttura produttiva.
La dislocazione dei beni nei cantieri edili ove viene esercitata l’attività di impresa, situati in diversa Regione rispetto a quella oggetto di agevolazione, non determina dunque, ex se, il venir meno del beneficio, salvo il caso in cui il cantiere assurga ad autonoma struttura produttiva, intesa come autonomo ramo di azienda dotato di autonomia gestionale.
La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 23218 del 18/09/2019, ha chiarito i presupposti per la spettanza del credito di imposta in aree svantaggiate.
Il caso: l’avviso di recupero del credito di imposta per indebita compensazione
Nella specie, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 (recante agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate), aveva emesso un avviso di recupero del credito di imposta, relativo agli anni dal 2002 al 2005, a suo dire indebitamente utilizzato (in compensazione) da una società di costruzioni.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP, che, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l’avviso di recupero in relazione al credito di imposta maturato per l’acquisto di nuove attrezzature (credito altrimenti ritenuto non spettante quanto agli autoveicoli ed al materiale edile).
La pronuncia veniva, quindi, appellata dall’Agenzia dell’Entrate e la CTR, in riforma della decisione di primo grado, statuiva la legittimità del recupero con riferimento (anche) alle suddette attrezzature.
Il giudice di secondo grado rilevava infatti che:
- la natura dell’agevolazione tributaria, finalizzata ad incentivare «nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Comunità Europea», ne predeterminava l’àmbito di applicazione a «strutture produttive ubicate in aree per le quali è stato individuato il relativo presupposto territoriale cioè regioni individ