Movimenti oltre i 10.000 euro contanti: si considerano anche le operazioni fatte dall'esecutore

Dal 2 luglio 2019 vige l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all’UIF le movimentazioni di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro.

Qualora il soggetto abbia effettuato più prelievi, alcuni in qualità di cliente, altri in qualità di esecutore, l’intermediario come si deve comportare ai fini della comunicazione?

Proviamo a chiarire i dubbi riguardanti le nuove modalità di segnalazione delle operazioni per contanti

 

Movimenti di denaro contante: l’obbligo di comunicazione all’UIF

 

comunicazione movimenti contanti oltre 10.000 euroDal 2 luglio 2019 le banche, Poste Italiane Spa e gli altri intermediari devono comunicare all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.

La periodicità della “Comunicazione oggettiva” e la verifica del raggiungimento (o superamento) della predetta soglia sono mensili.

Devono essere altresì comunicati i dati delle operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro, se nel corso dello stesso mese le movimentazioni complessive hanno raggiunto ho superato il predetto limite di 10.000 euro.

 

Comunicazione dei movimenti oltre 10.000 euro contanti: le disposizioni di riferimento

 

La previsione dell’obbligo di comunicazione dei predetti dati è contenuta nell’art. 47 del D.Lgs n. 231/2007.

Il comma 3 della disposizione citata prevede che:

“Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 35”.

 

I contenuti del nuovo obbligo si desumono più compiutamente dall’art. 3 del decreto dell’UIF del 28 marzo 2019 che individua il limite di 10.000 euro, avendo altresì riguardo alle singole movimentazioni di denaro contante – poste in essere nello stesso mese – di importo pari o superiore a 1.000 euro.

 

I contenuti e la finalità della Comunicazione

 

Preliminarmente deve essere osservato come le operazioni di prelievo e di versamento, anche se effettuate per importi pari o superiore a 10.000 euro, non rappresentano alcuna ipotesi di violazione della legge, ed in particolare della disciplina dell’antiriciclaggio.

La comunicazione che deve essere effettuata dagli intermediari finanziari (non dai professionisti) assolve come unica finalità quella di monitorare e selezionare le situazioni a maggior rischio di riciclaggio.

In buona sostanza la “Comunicazione oggettiva” consente di implementare la mole di dati a disposizione dell’UIF, utilizzabili per contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.

L’art. 3 del decreto del 28 marzo 2019 fa riferimento alla necessità di comunicare “i dati relativi a ogni movimentazione, di denaro contante…”. 

L’adempimento non ha quindi per oggetto la comunicazione dell’avvenuto trasferimento del denaro ad un soggetto terzo, ma in generale la movimentazione. Si tratta, come detto, dei prelievi e dei versamenti.

 

I soggetti che operano in qualità di clienti o di esecutori

 

La comunicazione riguarda le movimentazioni eseguite dai soggetti che operano nella qualità di clienti o esecutori.

L’esecutore è il soggetto che opera in nome e per conto del cliente in virtù della delega o di poteri di rappresentanza. 

Si consideri ad esempio il socio accomandatario Tizio che opera sul conto corrente intestato alla società partecipata. La movimentazione del denaro è consentita in virtù dei poteri di rappresentanza conferiti all’accomandatario.

Si supponga che il predetto socio prelevi nel mese un importo di denaro contante di 4.000 euro, per conto della società intestataria del rapporto di conto corrente. Nello stesso mese Tizio preleva 6.000 euro dal conto corrente personale.

Le due movimentazioni devono essere sommate, ed essendo stati effettuati prelievi per un ammontare complessivi pari a 10.000 euro, la banca risulterà obbligata alla comunicazione dei dati relativi alle predette operazioni.

E’ irrilevante la circostanza che per uno dei due prelievi Tizio ha operato come esecutore. L’art. 3, comma 2 del provvedimento dell’UIF prevede che “Ai fini di cui al comma 1 vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o esecutore; …”.

 

A cura di Nicola Forte

Martedì 10 Settembre 2019