L’istituto del trust è spesso oggetto di diversi luoghi comuni, talvolta legittimi, talvolta errati. Cerchiamo di fare chiarezza ma soprattutto di andare ad analizzare alcune casistiche particolari:
in particolare puntiamo il mouse sul problema dell’imposta di donazione e sui casi di interposizione
Introduzione
L’istituto del trust è spesso oggetto di diversi errati o legittimi luoghi comuni. Devo dire, peraltro, che è ormai addirittura diventato un luogo comune evidenziare i luoghi comuni ed i pregiudizi del trust.
Cercherò quindi di bypassare le considerazioni già svolte da me e da altri in diverse occasioni per proporre qualche casistica un po’ più particolare sulla quale mi sono imbattuto negli ultimi periodi.
In tema di imposta di donazione la Cassazione ha una tesi oscillante
Molti ritengono che la Cassazione non abbia preso una propria posizione sulla fiscalità indiretta del trust. Non si può negare che le ordinanze di inizio 2015 hanno gettato un po’ di sconcerto tra gli operatori.
Si tratta, tuttavia, di un orientamento che, per dirla con le parole successive della Cassazione, è ormai isolato e minoritario.
A partire dalla sentenza n. 21.614/2016, infatti, tutte le sentenze e le ordinanze note sono riferibili alla sezione n. V e risultano coerenti tra di loro. Questa coerenza non è sempre apparsa in modo chiaro nel susseguirsi temporale degli interventi tuttavia, a partire dall’ordinanza n. 31.445/2018 la Suprema corte ha fornito una sorta di interpretazione autentica del suo pensiero. I giudici hanno, infatti, evidenziato come i vari interventi mostrino solo apparentemente un approccio contrastante ma risultano al contrario coerenti.
E’ rassicurante, ad esempio, constatare che la sentenza n. 734/2019 nei punti da 1.2 a 1.7 è esattamente identica all’ordinanza 31.445/2018. Lo si può verificare agevolmente con una funzione presente in word che permette di caricare due documenti contemporaneamente generando un terzo file che mostra i due testi con le differenze evidenziate come revisioni.
Purtroppo, non mancano sbavature in quanto a fronte di identiche motivazioni la risposta dell’Ordinanza 734 non è coerente.
La linea di pensiero della Sezione V della Cassazione ha