Tra le novità previste dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio c’è anche l’estensione della disciplina del gruppo Iva ai gruppi bancari cooperativi: i principali effetti di questa novità
Tra le novità previste dal Decreto fiscale 23 ottobre 2018, n. 119, c’è anche l’estensione della disciplina del gruppo Iva, prevista dal titolo V-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ai gruppi bancari cooperativi.
Premessa
Il titolo V-bis, articolo 70 bis (recante Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, così dispone:
“1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato ‘gruppo IVA’.
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria”.
La costituzione del gruppo IVA, sulla base di quanto dispone la no