Il prossimo 31 gennaio i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali, devono versare il contributo annuale al Registro dei revisori.
L'importo da versare in un'unica soluzione è pari ad euro 26,85.
Sono tenuti al versamento del contributo annuale:
• i revisori legali;
• le società di revisione legale
che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio 2019.
Le istruzioni per il pagamento del contributo annuale al Registro dei revisori
I revisori e le società di revisione neo scritti sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione. Il Ministero dell'economia e delle finanze invierà a tutti gli iscritti un avviso di pagamento all’indirizzo di posta elettronica (ordinaria o PEC) comunicato dal revisore al Registro. L’avviso di pagamento è disponibile anche on-line pertanto, in caso di mancata ricezione dell’avviso, l’iscritto potrà accedere all’“Area Riservata” del Portale www.revisionelegale.mef.gov.it, con le proprie credenziali personali, selezionare la voce “contribuzione annuale” e scaricare l’avviso di pagamento relativo all’anno 2019 in formato elettronico.
Dalla funzione "Pagamento on line contribuzione" il revisore potrà scegliere il pagamento tramite:
• bonifico bancario/bollettino postale, qualora il revisore disponga di un c/c presso una banca / posta e “altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa”;
• carta di credito/debito o prepagata.
Il pagamento può essere effettuato anche presso una banca/posta e altri prestatori aderenti all'iniziativa, quali ossia tabaccherie, ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello ecc..A tal fine si segnala che l'elenco degli operatori abilitati a ricevere il pagamento tramite PagoPa è disponibile all'indirizzo internet dell'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).
Per poter effettuare il pagamento è necessario utilizzare il "Codice Avviso di Pagamento" oppure il "QR Code" o il "Codice a barre" presente sulla stampa dell'avviso.
In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite:
• bonifico bancario, utilizzando il seguente Iban: IT 57 E 07601 03200 001009776848, e riportando nella causale "Codice di avviso di pagamento" contenuto nell'avviso di pagamento , il codice fiscale e il numero di iscrizione al Registro;
• bollettino PA bianco "TD 123", disponibile presso gli uffici postali sul c/c/p n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.
Si precisa che il revisore non deve più inviare al MEF l'attestazione di versamento.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2019 non è possibile assolvere l’obbligo formativo relativamente agli anni 2017 e 2018, conformemente all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze. Il completamento dei corsi, per coloro che non li avessero già utilizzati, attribuirà i crediti soltanto in relazione all’anno 2019.
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E' possibile il ravvedimento?
Nel caso di omesso o tardivo versamento del contributo annuale al Registro dei revisori, sono dovuti gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno dalla data ordinaria di scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, oltre agli oneri amministrativi connessi alla relativa attività di riscossione.
Decorsi tre mesi dalla scadenza prevista senza che sia stato effettuato alcun versamento, l'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla società di revisione un ulteriore termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento.
Decorso tale ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato, si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificati dal D.lgs. 135/2016, ossia la sospensione dal Registro. La sospensione è revocata quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro.
Giovanna Greco
12 gennaio 2019