Le collaborazioni coordinate e continuative, cosiddette co.co.co., costituiscono una forma di lavoro parasubordinato soprattutto perché caratterizzate da una certa flessibilità del rapporto tra committente e collaboratore. Per tale ragione, va ad esse applicata la disciplina sul lavoro autonomo. La relativa normativa ha subito negli anni differenti interventi legislativi, fino ad approdare all’attuale versione, che individua nel coordinamento il focus cui prestare maggiore attenzione al momento della redazione di tale tipologia contrattuale, nonché il tratto distintivo che, in maniera apparentemente sottile ma di fatto sostanziale, differenzia il collaboratore da un prestatore di lavoro subordinato
Premessa
Le collaborazioni coordinate e continuative, cosiddette co.co.co., costituiscono una forma di lavoro parasubordinato soprattutto perché sono caratterizzate da una certa flessibilità del rapporto tra committente e collaboratore. Per tale ragione, va ad esse applicata la disciplina sul lavoro autonomo.
La normativa relativa alle collaborazioni coordinate e continuative ha subito negli anni differenti interventi legislativi, fino ad approdare all’attuale versione, che individua nel coordinamento il focus cui prestare maggiore attenzione al momento della redazione di tale tipologia contrattuale, nonché il tratto distintivo che, in maniera apparentemente sottile ma di fatto sostanziale, differenzia il collaboratore da un prestatore di lavoro subordinato.
Secondo l’attuale definizione delle co.co.co., come da ultima modifica dell’art. 409 c.p.c., [1] esse consistono in: “…altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Il coordinamento va inteso come possibilità da parte del committente, al momento dell’incontro della volontà delle parti, di fornire alcune indicazioni programmatiche al collaboratore, sia pure in posizione di parità con quest’ultimo e purché ciò accada entro determinati limiti. L’organizzazione della prestazione lavorativa deve invece appartenere, in via esclusiva, al collaborato