Con recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato che, in sede di autotutela, non si può far rivivere un atto definitivo…
Premessa
Con l’ordinanza n. 21146 del 24 agosto 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che in sede di autotutela non si può far rivivere un atto definitivo.
Infatti:
“per giurisprudenza consolidata di legittimità il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo – in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di annullamento di alcuni atti impositivi in sede di autotutela in virtù del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva operato una ricostruzione incompatibile con quella compiuta in detti atti ormai inoppugnabili, poiché i vizi prospettati erano quelli originari, che il contribuente avrebbe potuto far valere impugnando i relativi atti (Cass.Civ., 28 marzo 2018, n. 7616)”.
Inoltre:
“sono state ritenute infondate le censure di illegittimità dell’art. 2 quater, comma 1, del d.l. 564/1994 e dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 Cost. avverso la qualificazione normativa dell’autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza proposta dal contribuente, poiché essa costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali e non uno strumento di protezione del contribuente, sicché il diniego di autotutela non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile (Corte Co