Una recente sentenza della CTR Veneto ha confermato che nel trust familiare donatorio il passaggio dei beni dal disponente al trustee sconta le imposte ipotecarie in misura fissa e non proporzionale. L’aspetto interessante della sentenza è rappresentato, oltre ovviamente alle conclusioni favorevoli al contribuente, da un lato dal fatto che i giudici richiamano una recente sentenza della Cassazione, che rappresenta temporalmente l’ultimo intervento della suprema corte sul punto, dall’altro dal fatto che la questione sembra oramai risolta e pertanto l’Agenzia è stata condannata alle spese
Una recente sentenza della CTR Veneto ha confermato che nel trust familiare donatorio il passaggio dei beni dal disponente al trustee sconta le imposte ipotecarie in misura fissa e non proporzionale. L’aspetto interessante della sentenza è rappresentato, oltre ovviamente alle conclusioni favorevoli al contribuente, da un lato dal fatto che i giudici richiamano la recente sentenza 15469/2018 della Cassazione che rappresenta temporalmente l’ultimo intervento della suprema corte sul punto, dall’altro dal fatto che la questione sembra oramai risolta e pertanto l’Agenzia è stata condannata alle spese.
La questione delle ipocatastali in sintesi
E’ appena il caso di ricordare in questa sede il dibattito che ha interessato (ed ancora interessa) l’applicazione delle imposte ipocatastali al trust donatorio.
Come noto, da sempre l’Agenzia ha sostenuto che le imposte in oggetto vanno applicate in misura proporzionale sia nella fase iniziale del passaggio dei beni dal disponente al trustee, sia nel passaggio finale dal trustee al beneficiario.
La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, hanno da sempre ritenuto che l’imposta sia dovuta in misura proporzionale solo nella fase finale in quanto è solo in tale fase che emerge l’effetto arricchitorio. In prima battuta si deve quindi applicare l’imposta in misura fissa.
Nello stesso senso si pone anche l’orientamento prevalente della Cassazione. Ricordiamo, al riguardo, la sentenza n. 15469 del 13 giugno 2018 (ud 3 maggio 2018) che rappresenta l’ultimo intervento noto sul tema.
La sentenza aveva ad oggetto il ricorso presentato dai disponenti e dai trustee di tre trust contro la sentenza n. 707/2011 della comm. trib. reg. sez. dist. di Latina, depositata il 29/09/2011.
In passato, il disponente ed il trustee dei tre trust hanno chiesto alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone di pronunciare l’annullamento del dell’avviso dell’1.03.2007 di liquidazione dell’imposta di registro stabilita in misura proporzionale anziché fissa e ciò ai sensi dell’art. 11 tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986[1].
In sostanza, l’Ufficio pretendeva l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, in quanto ha inquadrato il trust tra gli altri atti a titolo oneroso.
La CTP ha dichiarato il ricorso inammissibile per la presenza di elementi di incertezza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 18, comma 2, lett. D, in quanto il ricorso si riferiva solo al Trust (OMISSIS) e non agli altri due Trusts, oltre che per il fatto che l’Amministrazione Finanziaria identificava come bene conferito al Trust un immobile oggetto di compravendita.
I contribuenti proponevano appello.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Sez. Latina), dopo aver escluso l’assimilazione del Trust al Fondo patrimoniale, così come alla donazione, ha