I recenti arresti giurisprudenziali sui motivi di revocazione

Analizziamo in modo approfondito le implicazioni della recente normativa in materia di revocazione: il particolare caso di ricorso per omissione della comunicazione della fissazione dell’udienza o dell’adunanza

La normativa di riferimento

L’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2016 dall’art. 9, comma 1, lett. cc), del D.Lgs. n. 156/2015, prevede che:

“1. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso”.

L’attuale dato normativo fa espresso riferimento alle sentenze pronunciate in grado di appello, ovvero in unico grado dalle Commissione Tributarie, laddove, per sentenze “in unico grado”, devono intendersi quelle interessate dal c.d. ricorso per saltum, di cui all’articolo 62, comma 2-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

Predette sentenze possono essere oggetto di ricorso per revocazione ordinaria (nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., la cui proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza), ovvero straordinaria (nn. 1, 2, 3 e 6 del medesimo art., che può proporsi anche dopo il passaggio in giudicato della stessa).

Invece, le sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale, disciplinate dal comma 2 dell’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 sono soggette solo a revocazione straordinaria, in quanto i motivi di revocazione ordinaria devono essere fatti valere con l’appello.

I motivi di revocazione sono tassativi e sono i seguenti:

  • dolo di una delle parti in danno dell’altra. Per rappresentare motivo di revocazione il comportamento doloso deve avere avuto influenza decisiva ai fini della soluzione della causa (Cass., 10 marzo 2005, n. 5329; Cass.,
    26 gennaio 2004, n. 1369
    );
  • prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza. La prova della falsità deve esistere al momento della proposizione della domanda di revocazione, pena l’inammissibilità della stessa. La prova rivelatasi falsa deve avere influito sulla decisione impugnata, deve essere stata, cioè, decisiva, ai fini dell’orientamento del giudice, ovvero aver concorso alla pronuncia;
  • rinvenimento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. È fondamentale che si tratti di documenti esistenti al momento del processo e dotati di efficacia decisiva nella formazione del convincimento del giudice, ossia tali che se conosciuti da quest’ultimo avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione;
  • errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa. L’errore de quo deve essere essenziale e riguardare un aspetto decisivo della sentenza. Inoltre, l’atto o documento di causa da cui risulta l’errore commesso deve essere già acquisito agli atti processuali al momento in cui è stata resa la sentenza che si ritiene viziata (Cass., 20 giugno 2002, n. 8974);
  • contrasto con sentenza precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. Perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, è necessario che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l’oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, oppure che in quest’ultimo sia stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo (Cass., sez. trib., 7 agosto 2008, n. 21322);
  • dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. In presenza di sentenza passata in giudicato che abbia accertato il dolo del giudice, la revocazione consegue automaticamente senza necessità di avere alcuna ulteriore verifica.

Dal ricorso per revocazione è sospeso il termine per ricorrere in Cassazione (Cass. ord. n. 11832/2017)

Il principio di diritto

Con l’ordinanza n. 11832 del 12 maggio 2017, la Suprema Corte è intervenuta in materia di computo dei termini processuali per la proposizione del ricorso in Cassazione, in presenza di una sospensione ex articolo 398 c.p.c, affermando che “deve ritenersi che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione (…) produce i suoi effetti dal momento della presentazione dell’istanza di parte”.

La quaestio iuris

Dal dato normativo (articoli 64 e seguenti, D.Lgs. n. 546/1992 e 395 e seguenti, cpc) emerge che le sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale sono impugnabili sia con ricorso per revocazione che per Cassazione.

Pertanto, le due azioni, preordinate a consentire alla parte soccombente in appello di dolersi per vizi diversii sulla pronuncia, possono essere esperite simultaneamente.

Prima dell’entrata in vigore della riforma introdotta dall’articolo 68 della Legge n. 353/1990, l’articolo 398, comma 4, c.p.c enunciava: “la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione”.

Successivamente alla riforma, l’effetto sospensivo automatico è venuto meno ed è stato sostituito da un eventuale provvedimento disposto dal giudice della revocazione, emesso su istanza di parte, subordinato alla valutazione di non manifesta infondatezza della domanda di revocazione.

Da ciò ne discende la necessità di determinare il dies a quo di efficacia del provvedimento giurisdizionale di sospensione e, precisamente, se gli effetti sospensivi decorrano dalla data della domanda oppure dalla data della pubblicazione del provvedimento che concede la sospensione. Nella seconda ipotesi, il rischio è che il provvedimento sia destinato a restare privo di effetti: ciò si verificherebbe ogniqualvolta la sospensione sia concessa quando il termine per proporre il ricorso per cassazione sia già decorso.

La motivazione della sentenza

Nella recente ordinanza n. 11832/2017, la Corte ha stabilito che il provvedimento di sospensione del termine pronunciato dal giudice d’appello ex articolo 398, comma 4, c.p.c, produce i suoi effetti non dal momento in cui è emesso ma sin dal momento della presentazione dell’istanza di parte, “non potendo il ritardo del giudice nella deliberazione sulla istanza medesima risolversi in danno all’istante”. Il Supremo Consesso, citando una sua precedente pronuncia (sentenza n. 9239/2013), sottolinea che la sospensione “dura sino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione secondo quanto previsto dall’art. 398 c.p.c., con la conseguenza che da tale data riprende a decorrere, per la parte residua, il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione”.

Occorre dare menzione del fatto che, in riferimento alla questione de qua, non sono mancate sentenze di segno contrario, come la sentenza n.12701/2014 in cui, in consapevole contrasto con la sentenza n. 9239/2013,  la giurisprudenza di legittimità ha affermato che  ai fini della decorrenza del periodo di sospensione, “ove il giudice al quale sia stata proposta la relativa domanda, ritenendola non manifestamente infondata, l’abbia disposta, il termine iniziale coincide con l’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4”.

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha valorizzato la ratio dell’art. 398 c.4 c.p.c., ossia che il provvedimento di sospensione ha lo scopo di differire un’impugnazione per Cassazione che potrebbe rivelarsi inutile, qualora l’istanza di revocazione rivolta al giudice di merito venga accolta.

La salvaguardia di tale esigenza appare coerente con la finalità di attuare i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo; infatti, l’attuazione dei predetti principi comporta indubbiamente dei benefici di carattere economico anche per le parti in causa, poiché  permette di evitare il ricorso per Cassazione di una sentenza in un momento in cui c’è ancora la possibilità di revocazione da parte della CTR.

La sentenza è oggetto di revocazione per “svista percettiva sull’intero oggetto del contendere” (Cass. Ord. n. 7617/2018)

Il principio di diritto

La Suprema Corte, con ordinanza n. 7617/2018, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale è affetta da errore revocatorio la pronuncia che “…risulti frutto, in modo assolutamente evidente e immediatamente rilevabile, di una svista percettiva sull’intero oggetto del contendere, con esclusione di qualsivoglia profilo di natura interpretativa”.

Il caso

La CTR Campania rigettava il ricorso per revocazione della sentenza della stessa CTR con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la CTP di Caserta, era stato negato il diritto alla definizione agevolata (articolo 9 bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289).

La CTR affermava che il giudice di merito si è così pronunciato poiché ha ritenuto che si tratti di un errore di diritto e non di fatto “… dovuto a una falsa interpretazione della norma, incorrendo quindi in un tipico errore d’interpretazione di diritto che dev’essere oggetto di ricorso per Cassazione”.

Avverso predetta sentenza l’Impresa s.r.l proponeva ricorso per Cassazione.

La motivazione della sentenza

Il Supremo Consesso ha accolto il ricorso per Cassazione d’Impresa s.r.l. sostenendo che la sentenza impugnata afferma erroneamente che la sentenza oggetto di gravame si sia riferita a un fatto diverso da quello oggetto di giudizio (la CTR ha statuito sul condono tombale presentato da un professionista anziché sul condono clemenziale presentato dalla società ricorrente).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la CTR non ha correttamente interpretato i fatti di causa e, invece, tale vizio è “denunciabile con ricorso per revocazione ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. n. 9835 del 13/05/2016; Cass. n. 15702 del 02/07/2010; Cass. n. 213 del 09/01/2007), richiamato per il processo tributario dall’articolo 64 del d.lgs. n. 546 del 1992…”.

A tal proposito, la Corte richiama il suo precedente giurisprudenziale (Cass. n. 9835 del 2016), chiarificatore dei casi in cui si verifica l’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza:

“a) deve consistere nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti;

b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo;

c) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del “fatto”, che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), ed è configurabile, in tal caso, soltanto in ipotesi di mancata percezione, da parte del giudice e in particolare di questa Corte, dell’esistenza stessa di un motivo di ricorso, del tutto ignorato nella pronuncia, non potendo mai cadere, invece, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, sia perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti”, sia poiché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (tra le tante, Cass., sez. un., nn. 5303 del 1997, 26022 del 2008, 13181 del 2013; nonchè Cass. nn. 17443 del 2008, 836 e 9835 del 2012, 4605 e 22569 del 2013)”.

Da ciò ne consegue che se è configurabile errore revocatorio in caso di omessa percezione dell’esistenza di un motivo di ricorso (Cass. n. 4605 del 22/02/2013 e Cass. n. 22569 del 02/10/2013), a maggior ragione deve considerarsi affetta da errore di revocazione la sentenza de qua, frutto di una “svista percettiva sull’intero oggetto del contendere…

E’ errore revocatorio l’omissione della comunicazione della fissazione dell’udienza o dell’adunanza (Cass.n.603/2018)

Il principio di diritto

La Suprema Corte, con sentenza n. 603/2018, ha dato continuità al precedente arresto delle Sezioni Unite (Cass. S. U. n. 24170/2004), inerente le problematiche relative all’avviso di fissazione dell’udienza pubblica (tale principio può essere applicato anche per le adunanze non partecipate ai sensi degli artt. 380-bis.,  atteso che comunque in relazione ad esse il difensore può depositare memoria).

Il principio ermeneutico enunciato dalle Sezioni Unite è il seguente: “La revocazione della sentenza (o dell’ordinanza) di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l’esame degli atti dello stesso processo di cassazione: è pertanto deducibile come causa di errore revocatorio la circostanza che la sentenza (o l’ordinanza) impugnata si fondi su un fatto – l’avvenuta regolare comunicazione della fissazione dell’udienza a tutte le parti costituite – incontestabilmente mai avvenuto”.

Il caso

G. C. ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Suprema Corte, la quale ha rigettato il ricorso da lui proposto contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza resa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che, in accoglimento del ricorso del C., aveva annullato un avviso di accertamento a lui notificato.

Al ricorso per revocazione ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La trattazione del ricorso veniva fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., sulla base della relazione che proponeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

 All’esito dell’adunanza il Collegio rimetteva gli atti alla Sezione Tributaria.

La motivazione della sentenza

Sulla base del principio di diritto delle S.U. del 2004 innanzi espresso, il Supremo Consesso è giunto a una serie di conclusioni esposte nella sentenza in esame.

Secondo la giurisprudenza di legittimità “tale principio di diritto parrebbe suggerire che le Sezioni Unite abbiano fatto l’affermazione della deducibilità come errore revocatorio tanto della omissione dell’avviso, quanto quella dell’invio di un avviso affetto da nullità. Tale seconda eventualità parrebbe suggerita dal riferimento alla <<avvenuta regolare comunicazione dell’udienza>>”.

La Corte di Cassazione continua asserendo che dalla lettura della motivazione delle Sezioni Unite si evince che predetto principio di diritto faccia riferimento “all’ipotesi della omissione dell’avviso della comunicazione della fissazione dell’udienza (o dell’adunanza).

Ciò lo si può dedurre chiaramente dalla motivazione delle Sezioni Unite, qui di seguito esposta: “Accertata, quindi, l’ammissibilità del gravame, si può prendere in considerazione il motivo dedotto, consistente nella denunciata violazione dell’art. 377 secondo comma c.p.c., non essendo stata data al difensore domiciliatario del Comune comunicazione dell’udienza camerale per cui secondo la prospettazione del ricorrente – l’errore revocatorio consisterebbe nel rilievo che l’ordinanza impugnata si fonda su un fatto (l’avvenuta regolare comunicazione della fissazione dell’udienza a tutte le parti costituite) incontestabilmente mai avvenuto”.

Il Supremo Consesso, nella sentenza in esame, conferma che la denunciata omissione e la nullità processuale derivata rappresenta un errore di fatto idoneo a determinare la revocazione dell’ordinanza impugnata.

A tal proposito, la Corte di Cassazione cita due precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 3761/95 e 10934/98)  riguardanti il tema della notifica dell’avviso dell’udienza del giudizio di Cassazione, che ribadiscono innanzitutto “il principio che la revocazione della sentenza (o ordinanza) di Cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l’esame degli atti dello stesso processo di cassazione […] ed è esclusa – con specifico riferimento all’oggetto – quando si faccia questione di interpretazione circa l’avvenuta rituale notifica dell’avviso di udienza…”

Da ciò ne discende, secondo la Suprema Corte, implicitamente, “la deducibilità – come causata da errore revocatorio – della omessa notifica dell’avviso, verificatasi nel caso di specie” e, per tale ragione, ritiene il ricorso per revocazione ammissibile e fondato.

Inoltre, nella pronuncia in questione, la Suprema Corte afferma che vi sono pronunce di segno contrario che, ignorando l’arresto delle Sezioni Unite, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. costituisce “error in procedendo” che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, di cui agli artt. 395 n. 4 e 391 bis cod. proc. civ., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, stante la mancanza del requisito della decisività dell’errore, non esistendo un nesso causale diretto fra l’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte” (Cass. ord. n. 16361/2006; Cass. n. 17077/ 2009; Cass. ord. n. 16615 /2010; Cass. ord. n. 7625/2012; Cass. ord. n. n. 23832 /2015).

Secondo il Supremo Consesso, tale orientamento contrario alle Sezioni Unite è frutto di una non corretta interpretazione della nozione di “decisività”, poiché viene intesa come relativa al tenore della decisione della Corte di Cassazione e non anche alle modalità con cui la decisione è stata resa.

Invece, con la decisione in esame, la Suprema Corte ribadisce che la sentenza pronunciata in mancanza di avviso di udienza o adunanza impedisce l’attività difensiva, che si esercita con la partecipazione in udienza pubblica e con il deposito della memoria o, per quanto attiene all’adunanza, la Corte sottolinea, “… non è dato comprendere come possa negarsi la decisività della supposizione dell’esistenza dell’avviso”.

La Corte di Cassazione conclude nella parte motiva ribadendo il principio ermeneutico delle S.U. del 2004 e mette in evidenza la ratio della revocazione che è quella di portare a “… una nuova decisione e non ad una nuova decisione diversa, questo appartenendo al profilo dei possibili esiti della fase rescissoria, estranei propriamente alla logica del mezzo revocatorio e funzionali appunto ad una ripetizione della decisione”.

Nel caso de quo, invece, la parte ricorrente denuncia con il motivo in esame non già l’omissione dell’avviso di fissazione dell’udienza, ma la sua asserita nullità e, pertanto, il motivo esaminato non è ammissibile.

Avv. Maurizio Villani

Avv. Lucia Morciano

25 maggio 2018