La cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della stessa
Principio
La cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definito perché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 7 febbraio 2018.
Vicenda
Il Fisco ha notificato ad un contribuente due avvisi di liquidazione relativi agli atti traslativi di proprietà registrati il 17.02.2002, aventi ad oggetto appezzamenti di terreno ubicati nel territorio di Viterbo. Poiché gli avvisi sono divenuti definitivi per mancata impugnazione il Fisco ha emesso cartella di pagamento. Tale cartella è stata tempestivamente impugnata dal contribuente, assumendo l’illegittimità dell’atto per omessa sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento e per violazione delle norme dello statuto del contribuente. In sede di gravame il Fisco ha eccepito in via preliminare la definitività della pretesa tributaria. I giudici di appello hanno rigettato il gravame proposto dal Fisco. L’Agenzia delle Entrate ha proposto, avverso la sentenza di gravame, ricorso per Cassazione dolendosi dell’omessa pronuncia dei giudici di appello in ordine alla dedotta eccezione di definitività della pretesa tributaria per omessa impugnazione degli atti prodromici,
Pronuncia
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto per fondatezza il ricorso in Cassazione del Fisco sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992. n. 546 art. 19, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di